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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34405/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di un comune, in servizio come appartenenti alla polizia municipale e inseriti in ordinario turno lavorativo il 17 marzo 2011, hanno chiesto il riconoscimento del riposo compensativo oppure della retribuzione per lavoro straordinario per l'attività prestata in occasione della festa dell'Unità d'Italia. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo applicabile l'art. 22, comma 5, del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, che prevede una maggiorazione con funzione compensativa per il lavoro reso in giorno festivo ricadente nel turno, e non l'art. 24, comma 2, del medesimo CCNL, riservato al lavoro svolto oltre l'orario ordinario o in giorno di riposo. Con il ricorso per cassazione i dipendenti hanno denunciato violazione dell'art. 1 d.l. n. 5/2011 conv. in l. n. 47/2011, dell'art. 1 l. n. 937/1977, degli artt. 22 e 24 CCNL, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 36 Cost., sostenendo che la festività del 17 marzo 2011 avrebbe inciso sul computo delle giornate di riposo feriale spettanti e che, quindi, la fattispecie dovesse essere ricondotta al lavoro straordinario con diritto al riposo compensativo o alla relativa retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che non ricorrevano i presupposti per applicare l'art. 24, comma 2, CCNL Enti locali, perché mancava la prova del superamento dell'orario normale di lavoro e della mancata fruizione di un giorno di riposo feriale spettante ex lege. Ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 22, comma 5, CCNL, che riconosce al lavoratore turnista una maggiorazione per la prestazione resa in un giorno festivo coincidente con il turno. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, d.l. n. 5/2011 conv. in l. n. 47/2011

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti come base per sostenere che la giornata del 17 marzo 2011 dovesse produrre effetti sul regime dei riposi e delle prestazioni lavorative; la Corte non ne accoglie la lettura nel senso prospettato, ritenendo comunque insussistente il presupposto del lavoro oltre l'orario ordinario.

  • art. 1, l. n. 937/1977

    È invocato per sostenere la riduzione delle giornate di riposo feriale a fronte della festività del 17 marzo 2011; la Corte osserva che non risulta allegata né provata la mancata fruizione del quarto giorno di riposo e quindi il necessario superamento dell'orario normale.

  • art. 22, comma 5, CCNL Enti locali 14.9.2000

    È ritenuto applicabile al lavoro reso dal dipendente turnista in giorno festivo coincidente con il turno, con funzione di indennità interamente compensativa del disagio derivante dall'articolazione dell'orario.

  • art. 24, comma 2, CCNL Enti locali 14.9.2000

    È ritenuto non applicabile perché presuppone una prestazione svolta oltre l'orario ordinario o in giorno di riposo, circostanza non provata nel caso di specie.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono richiamati per sostenere una diversa interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole ai ricorrenti.

  • art. 45, d.lgs. n. 165/2001

    È invocato quale parametro del principio di parità di trattamento nella disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire la soluzione adottata.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come parametro di uguaglianza, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato in relazione alla tutela del lavoro e alla irrinunciabilità delle ferie annuali, ma la Corte ritiene non dimostrato il presupposto fattuale per la pretesa azionata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro turnista, il diritto al compenso aggiuntivo previsto per la prestazione resa in giorno festivo coincidente con il turno è distinto dal diritto al riposo compensativo o alla retribuzione per lavoro straordinario, che presuppongono invece il superamento dell'orario ordinario o la prestazione in giorno di riposo.
  • Chi invoca il trattamento economico previsto per lavoro straordinario o per riposo compensativo deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettiva eccedenza rispetto all'orario normale o la mancata fruizione del riposo spettante.
  • L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo deve partire dal dato testuale e dalla struttura della disciplina negoziale, distinguendo le ipotesi di lavoro in turno in giorno festivo da quelle di prestazione oltre l'orario ordinario.
  • La mera circostanza che una festività nazionale incida sul calendario delle giornate di riposo non basta, da sola, a fondare il diritto al compenso per straordinario se non è dimostrato il concreto superamento dell'orario normale di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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