Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciando la definizione del giudizio anche con riguardo alle spese. Non vi è statuizione sul merito dei motivi di ricorso, poiché il processo si è estinto per sopravvenuto accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro privato promosso in Cassazione dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto la cessazione del giudizio e la compensazione delle spese, rappresentando di avere raggiunto una conciliazione in sede sindacale che ha regolato anche le spese processuali. Non emergono dal testo i dettagli sostanziali della pretesa originaria né i motivi specifici del ricorso per cassazione, che non vengono esaminati nel merito per effetto dell’accordo intervenuto.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, entrambe le parti dichiarano di avere conciliato la controversia e chiedono l’estinzione del processo, la Corte prende atto dell’intervenuta composizione bonaria e dichiara cessata la materia del contendere.
- La conciliazione intervenuta tra le parti, se comprende anche la regolazione delle spese, rende superflua ogni decisione sul merito del ricorso e consente la definizione del giudizio anche in ordine alle spese processuali.
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