Cassazione Civile, Ordinanza n. 09512/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato con decorrenza dal 31 gennaio 2022 da una società cooperativa a un dipendente. Il lavoratore lo ha impugnato pochi giorni dopo; la società ha poi comunicato una revoca del licenziamento, assegnando il dipendente a un’altra sede, e successivamente ha inviato una ulteriore comunicazione qualificata come "revoca della revoca". La Corte d’appello, in parziale riforma del primo grado, ha respinto la domanda di impugnazione del licenziamento ritenendo che la revoca fosse tempestiva e avesse ripristinato senza soluzione di continuità il rapporto, sicché la successiva revoca della revoca non potesse far rivivere il recesso. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione/ultrapetizione, assumendo che la Corte avesse deciso su una pretesa decadenza da impugnazione di un diverso e inesistente secondo licenziamento; 2) violazione dell’art. 2 L. n. 604/1966 per avere equiparato alla comunicazione di revoca la formalizzazione telematica UniLav; 3) violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 23/2015 e dell’art. 1334 c.c. per avere escluso l’efficacia della revoca della revoca; 4) omessa pronuncia sull’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati o comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, il quarto infondato perché, escluso l’effetto del licenziamento per intervenuta revoca, non vi era più necessità di statuire sulla sua illegittimità; la questione di nullità della revoca per il contestuale trasferimento è stata dichiarata inammissibile per novità; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava efficacemente il passaggio decisivo della sentenza d’appello sulla conoscenza della revoca da parte del lavoratore solo dopo che essa aveva già prodotto effetti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva ritenuto che la revoca del licenziamento, intervenuta entro il termine di legge e portata a conoscenza del lavoratore, avesse ripristinato il rapporto senza soluzione di continuità; di conseguenza, la successiva "revoca della revoca" non poteva far rivivere il licenziamento originario. Sono state inoltre liquidate le spese in favore della società resistente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per denunciare extrapetizione/ultrapetizione; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello avesse deciso oltre il devoluto, poiché le ulteriori considerazioni erano ad abundantiam.
richiamato dal ricorrente per contestare l’equiparazione della comunicazione telematica UniLav alla comunicazione di revoca; la censura non ha inciso sulla ratio decidendi.
richiamato in relazione all’efficacia della revoca del licenziamento e della successiva revoca della revoca; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per mancata confutazione del passaggio decisivo sulla conoscenza dell’atto da parte del lavoratore.
richiamato dal ricorrente per sostenere la reviviscenza del licenziamento a seguito della revoca della revoca; la Corte ha escluso l’efficacia di tale atto una volta che la prima revoca aveva già prodotto i suoi effetti.
richiamato dalla Corte d’appello, per il profilo della revoca della proposta prima della conclusione; utilizzato come ulteriore argomento a sostegno della non reviviscenza del recesso.
richiamato dalla Corte d’appello per estendere la disciplina degli atti unilaterali tra vivi a sostegno del ragionamento sulla revoca della revoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono utilmente censurabili le argomentazioni della sentenza impugnata svolte ad abundantiam, perché prive di autonoma efficacia decisoria e quindi non lesive dell’interesse ad impugnare.
- La doglianza per omessa pronuncia o per ultrapetizione deve misurarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso su un diverso e decisivo presupposto, le ulteriori affermazioni non decisive non fondano motivo di ricorso.
- La revoca tempestiva del licenziamento, una volta portata a conoscenza del lavoratore e idonea a produrre i propri effetti, determina il ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, rendendo priva di efficacia la successiva revoca della revoca.
- La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito e il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
- Il motivo di ricorso deve confutare il passaggio logico-giuridico decisivo della sentenza impugnata; se omette di confrontarsi con il fatto decisivo posto a base della decisione, è inammissibile o infondato.
- Quando il licenziamento viene ritenuto inefficace per intervenuta revoca, il giudice non deve più pronunciarsi sulla sua legittimità sostanziale, mancando un effetto espulsivo da scrutinare.
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