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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05294/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso speciale dell'eccedenza IVA presentata da un professionista per gli anni d'imposta 2010 e 2011. Il credito derivava da fatture emesse per prestazioni professionali rese nei confronti di una società poi dichiarata fallita, per un totale di euro 48.000,00, di cui euro 40.000,00 di imponibile ed euro 8.000,00 di IVA. Nel riparto fallimentare era stata soddisfatta solo una parte del credito ammesso al privilegio, riferito alla base imponibile, mentre l'IVA era stata ammessa al chirografo. Il professionista sosteneva che la quota di riparto dovesse imputarsi solo all'imponibile e non anche all'IVA, chiedendo quindi il rimborso integrale dell'IVA versata. L'Agenzia delle entrate aveva invece disposto un diniego parziale, ritenendo che l'importo ricevuto in sede concorsuale andasse ripartito proporzionalmente tra imponibile e IVA. La ricorrente censurava la sentenza d'appello per violazione di legge ed errato richiamo alla risoluzione n. 127/E del 2008, sostenendo che tale atto riguardava una fattispecie diversa, relativa a prestazioni non ancora fatturate in costanza di fallimento, mentre nel caso di specie le fatture erano state emesse prima del fallimento e l'IVA era già stata anticipata; secondo la ricorrente, il credito IVA del professionista sarebbe autonomo rispetto a quello per la prestazione e non un unico credito inscindibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, perché la censura si limitava a contestare la decisione impugnata senza indicare la diversa regula juris che avrebbe dovuto essere applicata. Nel merito, comunque, il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha affermato che, nelle prestazioni professionali rese prima del fallimento e fatturate prima della dichiarazione di fallimento, il credito del professionista va considerato complessivamente come composto da imponibile e IVA, con necessità di imputare proporzionalmente il pagamento parziale ricevuto in sede fallimentare. È stata ritenuta corretta l'applicazione della risoluzione n. 127/E del 2008 e, pertanto, legittimo il diniego parziale di rimborso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare puntualmente l'errore di diritto denunciato.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione dei motivi.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo chiaro e sintetico i motivi e le norme di diritto su cui si fonda, a pena di inammissibilità.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto, per i giudizi di cassazione, nuove disposizioni applicabili ai ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023.

  • L. 206/2021

    Legge delega in attuazione della quale è stato adottato il D.Lgs. n. 149/2022.

  • art. 111, primo comma, legge fall.

    Il credito di rivalsa IVA del professionista non è credito di massa da soddisfare in prededuzione se la prestazione è anteriore al fallimento.

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma fiscale individua il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA, ma non altera la regola civilistica secondo cui la prestazione professionale conclusa prima del fallimento resta l'evento generatore del credito.

  • art. 2758, secondo comma, c.c.

    Il credito di rivalsa IVA può giovarsi del privilegio speciale solo se esistono beni indicati dal creditore in sede di domanda di ammissione al passivo su cui esercitare la prelazione.

  • art. 2041 c.c.

    Non è configurabile arricchimento senza causa del fallimento per il vantaggio derivante dalla detrazione IVA, poiché esso discende dal sistema di contabilizzazione dell'imposta.

  • Risoluzione Agenzia delle entrate n. 127/E del 3 aprile 2008

    Per le prestazioni professionali ante fallimento il professionista insinua un credito complessivo composto da imponibile e IVA; se il riparto è parziale, il pagamento va imputato proporzionalmente a entrambe le componenti, con conseguente riduzione proporzionale dell'IVA da fatturare e da rimborsare.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la decisione impugnata senza indicare la specifica norma che avrebbe dovuto condurre a una diversa regula juris.
  • Nel caso di prestazioni professionali rese e fatturate prima della dichiarazione di fallimento del committente, il credito del professionista va trattato, ai fini del concorso, come credito composto da imponibile e IVA, con imputazione proporzionale dei pagamenti parziali ricevuti in sede fallimentare.
  • Il credito di rivalsa IVA del professionista, se sorto per prestazioni anteriori al fallimento, non è credito di massa e non è soddisfatto in prededuzione; conserva autonoma individualità rispetto al credito principale, ma segue la medesima origine causale della prestazione.
  • Il vantaggio per la procedura concorsuale derivante dalla detrazione dell'IVA non integra, di per sé, un indebito arricchimento risarcibile verso il professionista.
  • Un atto interpretativo dell'Amministrazione finanziaria può essere utilizzato come criterio applicativo quando sia coerente con la disciplina normativa e con l'orientamento giurisprudenziale, anche nelle controversie tributarie relative al trattamento dell'IVA in ambito concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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