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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato già rilasciato alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto il nulla-osta al lavoro subordinato, era entrata in Italia e aveva iniziato l’attività lavorativa in attesa del permesso di soggiorno. Aveva appreso dell’avvenuta revoca soltanto a seguito dell’accesso agli atti, quando la Prefettura le aveva trasmesso il provvedimento. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata possibilità di presentare osservazioni; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 18 l. 241/1990 e 43 d.P.R. 445/2000, per la richiesta di documentazione già in possesso dell’amministrazione; violazione degli artt. 42, comma 2, d.l. 73/2022 e 22 d.lgs. 286/1998, perché la circostanza posta a fondamento della revoca non sarebbe stata ricompresa tra gli elementi ostativi; violazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, per inosservanza dei doveri di collaborazione e buona fede. L’amministrazione si è costituita con memoria meramente formale, senza comprovare l’effettiva comunicazione dell’avvio del procedimento. Dalla documentazione acquisita è inoltre emerso che la Prefettura aveva comunicato alla datrice di lavoro già nell’ottobre e novembre 2023 l’intervenuta chiusura della procedura con revoca del nulla-osta, mentre il provvedimento recava una data di uscita e di notificazione del 27 gennaio 2025, rendendo di fatto impossibile alla ricorrente interloquire tempestivamente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, rilevando che nel procedimento di revoca del nulla-osta all’ingresso deve essere comunicato allo straniero l’avvio del procedimento, così da consentirgli di presentare osservazioni e documenti. L’amministrazione non ha dimostrato che la comunicazione del 3 luglio 2023 fosse stata effettivamente notificata alla ricorrente presso l’indirizzo indicato. Il vizio non è stato considerato meramente formale, anche perché la documentazione acquisita evidenziava ulteriori anomalie temporali e istruttorie: la Prefettura aveva rappresentato alla datrice di lavoro la chiusura della procedura già nel 2023, mentre il provvedimento risultava formalmente emesso e notificato soltanto nel gennaio 2025. La mancata partecipazione aveva quindi concretamente impedito alla ricorrente di interloquire su un procedimento non ancora perfezionato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento di revoca è stato annullato e il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La decisione riconduce alla garanzia partecipativa la necessità di consentire allo straniero di conoscere e contestare il procedimento diretto alla revoca del nulla-osta, mediante comunicazione dell’avvio e possibilità di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione all’omissione o apparenza della motivazione, ma la relativa censura è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo partecipativo.

  • art. 18 l. 241/1990

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per contestare la richiesta di documenti già in possesso dell’amministrazione; la censura è stata assorbita.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    La norma è stata richiamata in relazione all’acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti già disponibili presso la pubblica amministrazione; la censura è stata assorbita.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    La disposizione è stata invocata per sostenere che la ragione della revoca non rientrasse tra gli elementi ostativi previsti dalla disciplina; la censura è stata assorbita.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla disciplina del nulla-osta al lavoro subordinato e ai presupposti della revoca; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La norma è stata richiamata per il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, anche straniero; la censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Nel procedimento diretto alla revoca del nulla-osta all’ingresso e al lavoro subordinato deve essere comunicato allo straniero l’avvio del procedimento, affinché possa presentare osservazioni e documenti prima dell’adozione dell’atto sfavorevole.
  • La pubblica amministrazione che contesti l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento deve dimostrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento e la corretta notificazione all’indirizzo conosciuto o indicato dall’interessato; il mero richiamo alla comunicazione nell’atto finale non è sufficiente.
  • La violazione delle garanzie partecipative non è meramente formale quando, alla luce delle circostanze concrete e della documentazione procedimentale, abbia impedito all’interessato di interloquire tempestivamente su un procedimento di revoca non ancora perfezionato.
  • L’annullamento del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento può essere disposto senza esaminare le ulteriori censure sostanziali, che restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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