Cassazione Civile, Ordinanza n. 24527/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
I ricorrenti, quali eredi di due titolari di quattro buoni postali fruttiferi serie "O" emessi nel 1983 e nel 1984, hanno agito per ottenere il pagamento di importi maggiori rispetto a quelli liquidati da Poste Italiane alla scadenza dei titoli. Sostenevano che il rendimento dovesse essere calcolato in base ai tassi indicati sul titolo e non in base ai successivi decreti ministeriali che avevano ridotto il tasso di interesse, poiché sui buoni non era espressamente indicata la possibilità di variazioni. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974 conv. in l. n. 588/1974, e dell'art. 47 Cost. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione del medesimo art. 173, nonché degli artt. 1375, 1374 e 1339 c.c., assumendo che la modifica del tasso non fosse opponibile per difetto di adeguata informazione e che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse a rendere conoscibile la variazione ai risparmiatori. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la variazione in peius del tasso, richiamando la disciplina normativa e il precedente delle Sezioni Unite n. 3963/2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che i motivi erano privi delle indicazioni necessarie ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché non riportavano il contenuto dei buoni né altri elementi specifici e non si confrontavano adeguatamente con la sentenza impugnata. Ha aggiunto, comunque, che nel merito la decisione d'appello era conforme al diritto vivente: per i buoni postali emessi nel 1983 e 1984 il tasso poteva essere modificato con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la conoscenza della variazione era assicurata dalla pubblicità legale e la disciplina delle Sezioni Unite n. 3963/2019 escludeva la necessità di ulteriori forme di informazione personalizzata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva la variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi anche in peius mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
d.l. n. 460/1974, art. 1, conv. in l. n. 588/1974
Ha modificato l'art. 173 del codice postale, mantenendo il meccanismo di adeguamento del tasso per i buoni già emessi.
art. 47 Cost.
È stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne ha tratto una diversa soluzione rispetto alla disciplina speciale applicabile ai buoni postali.
Invocato per sostenere doveri di correttezza e buona fede informativa, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina legale della variazione del tasso.
Invocato per l'integrazione del contratto, ma non decisivo rispetto alla sopravvenuta disciplina legale dei buoni postali.
La modifica del tasso è stata ricondotta a integrazione automatica del contenuto contrattuale per effetto della sopravvenienza normativa.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La mancanza di specifica indicazione del contenuto dei buoni e di elementi di supporto ai motivi ha reso il ricorso inammissibile.
Ha giustificato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ha fondato l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi non contengono una puntuale indicazione del contenuto degli atti o documenti rilevanti e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per i buoni postali fruttiferi emessi nel vigore dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come modificato, il tasso di interesse poteva essere successivamente variato in peius con decreto ministeriale, se tale facoltà era prevista dalla disciplina applicabile al rapporto.
- La conoscenza della modifica del tasso di interesse per i buoni postali era affidata alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quale forma di pubblicità legale sufficiente nei confronti dei sottoscrittori.
- La sopravvenuta variazione del tasso veniva a integrare automaticamente il contenuto del rapporto, senza che fosse necessario un meccanismo di sottoscrizione separata o di informazione personalizzata tipico della disciplina consumeristica.
- La qualificazione dei buoni postali come titoli di legittimazione consente di riferire ai titolari i diritti secondo la disciplina legale sopravvenuta, nei limiti previsti dalla normativa speciale e dalla pubblicità legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24444/2021 del 10/09/2021
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24445/2021 del 10/09/2021
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24446/2021 del 10/09/2021
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24447/2021 del 10/09/2021
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24448/2021 del 10/09/2021
- ordinanza_civile · 10 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24449/2021 del 10/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →