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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13747 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il fallimento ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con recupero di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: omessa valutazione della non fittizietà dei costi contabilizzati; violazione dell'art. 109 del TUIR in relazione alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti; carenza assoluta di motivazione della sentenza regionale. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione aveva disconosciuto costi derivanti da operazioni e fatture che la società riteneva reali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili. Il fallimento non aveva censurato la reale ratio decidendi della sentenza regionale: la legittimità dell'accertamento non dipendeva soltanto dalla natura fittizia dei costi, ma dalla partecipazione della società a un complesso di operazioni infragruppo, comprendente il lease back del marchio e la contabilizzazione dei costi, ritenuto parte di un unico disegno elusivo. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non riportava integralmente i contenuti essenziali dell'avviso di accertamento, in violazione del principio di specificità. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è difesa; è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico realmente decisivo per la ratio della sentenza. Non è sufficiente contestare un profilo diverso da quello posto alla base della decisione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1

    La norma disciplina i requisiti di competenza, certezza e obiettiva determinabilità dei componenti reddituali. Nel caso concreto, tuttavia, la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi effettiva, basata sul carattere elusivo del complesso negoziale.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La censura di motivazione non può però limitarsi a una contestazione generica e deve confrontarsi con le ragioni specifiche poste dal giudice a fondamento della decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4

    Richiede l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto della sentenza tributaria. La doglianza è inefficace se il ricorrente non individua concretamente l'omissione motivazionale rispetto alla decisione impugnata.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone al ricorso per cassazione specificità e autosufficienza, inclusa la trascrizione o riproduzione delle parti essenziali degli atti su cui si fondano le censure. La mancata esposizione dei contenuti rilevanti dell'avviso di accertamento può determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale individuare e contestare la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; contestare un tema diverso, anche se collegato, conduce all'inammissibilità.
  • Quando l'accertamento fiscale riguarda operazioni infragruppo, la controversia può dipendere non solo dalla realtà dei singoli costi o delle fatture, ma dalla valutazione unitaria dell'intero assetto negoziale e della sua eventuale finalità elusiva.
  • Le censure relative a omessa motivazione devono indicare uno specifico fatto storico decisivo ignorato dal giudice e spiegare perché tale omissione avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Il ricorso per cassazione deve riportare in modo sufficientemente completo gli atti e i documenti indispensabili, inclusi i passaggi essenziali dell'avviso di accertamento, per consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle doglianze.
  • La deducibilità di un costo non si esaurisce nella sua contabilizzazione o nella produzione della relativa fattura: occorre dimostrarne l'effettività, la riferibilità all'attività d'impresa e la coerenza con il complessivo quadro negoziale.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, anche quando non siano liquidate spese a favore della controparte.

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