Cassazione Penale, Sentenza n. 29927/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 570-bis c.p., deducendo che non avrebbe dovuto essere vincolato all'obbligo formale di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., poiche' era presente al processo di primo grado e la sua residenza non era cambiata, nonche' perche' il mandato a impugnare sarebbe stato conferito lo stesso giorno e la procura con l'indicazione della residenza sarebbe stata successivamente allegata con sottoscrizione autenticata dal difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non risulti depositata alcuna elezione o dichiarazione di domicilio e che la sola conoscibilita' del luogo di residenza o la presenza al primo grado non esonerino dall'onere formale. Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite che consente di assolvere l'onere solo tramite richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/eletto presente nel fascicolo. Per l'inammissibilita' ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilita', l'obbligo per il difensore di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la Corte richiede la formalizzazione dell'elezione/declarazione, salvo il caso in cui l'atto d'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione gia' collocata nel fascicolo
Norma sostanziale del reato per il quale il ricorrente era stato condannato; citata per contestualizzare il procedimento penale
Indicato come fonte della norma che ha introdotto l'obbligo procedurale (art. 581, comma 1-ter) operativo dal 31/12/2022
legge 9 agosto 2024, n.114 (cd. riforma Nordio)
Richiamata in relazione alle modifiche normative successive intervenute nel campo delle impugnazioni
Sez. U., sent. n. 13808 del 24/10/2024, Rv. 287855
Giurisprudenza di legittimita' che consente di assolvere l'onere del deposito mediante richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione o elezione di domicilio gia' presente nel fascicolo, purche' tale richiamo consenta l'immediata e inequivoca identificazione del luogo per la notificazione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione delle somme a titolo di ammenda e alla valutazione di ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'
Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- L'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione e' formale e rilevante a pena di inammissibilita': la semplice presenza dell'imputato al primo grado o la stabile residenza non lo sostituiscono
- Il difetto puo' essere sanato soltanto se l'atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/eletto gia' depositata e agevolmente rintracciabile nel fascicolo
- La procura o il mandato conferito successivamente all'atto d'impugnazione non rappresentano, di regola, un surrogato dell'elezione/declarazione mancante al momento del deposito
- In caso di inadempimento si rischia l'inammissibilita' dell'impugnazione, condanna alle spese processuali e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), con possibile addebito delle spese di difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
- Prassi consigliata: depositare contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero inserire nell'atto un richiamo puntuale e rintracciabile a precedente dichiarazione gia' presente in fascicolo
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