Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
AMEDURI proponeva revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) e c) c.p.p. della sentenza di condanna per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) emessa in rito abbreviato (18/7/2018, irrevocabile 3/3/2020), sostenendo l'inconciliabilità del giudicato con la sentenza del giudizio di rinvio (Corte d'appello di Reggio Calabria, 19/4/2024) che aveva assolto i coimputati JERINO' e SCUTERI "perché il fatto non sussiste" grazie a dichiarazioni aggiornate del collaboratore AGOSTINO. Ameduri allegava poi presunte prove "nuove" atte a incidere sull'attendibilità di AGOSTINO: certificazioni della Curia e della Polizia municipale su presunte manifestazioni/afflusso nel giugno 2011, dichiarazioni di testimoni (COLUCCIO e LUCIANO) che attesterebbero la sua attività lavorativa in date rilevanti, e dichiarazioni di ufficiali di p.g. (QUARESIMA e RENNA) rese in altro giudizio, nonché intercettazioni. La Corte di Appello di Catanzaro dichiarò l'istanza inammissibile ritenendo che si trattasse di diversa valutazione delle prove e che le presunte nuove prove fossero generiche o non decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale si è spinta a una valutazione di merito della portata probatoria degli elementi prodotti dalla difesa invece di limitarsi a un giudizio astratto di idoneità dell'allegato a far presumere l'errore giudiziario, come richiesto nella fase di ammissibilità. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto che la formula assolutoria piena "perché il fatto non sussiste" a carico dei coimputati potesse avere obiettiva incidenza sulla posizione del ricorrente e che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità avrebbe richiesto approfondimento in contraddittorio. Per questi motivi ha accolto il ricorso e disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per la valutazione della domanda di revisione secondo i criteri di legge.
Norme richiamate
Fondamento della domanda di revisione: permette la revisione quando emergono elementi che rendono probabile un errore giudiziario; qui invocato per contrasto tra giudicati e per prove ritenute nuove
Disciplina procedure e termini collegati alla revisione; richiamato nel quadro delle regole procedurali per l'ammissione
Prevede la declaratoria di inammissibilità 'anche d'ufficio' quando la richiesta è proposta fuori ipotesi o manifestamente infondata; la Cassazione chiarisce che la Corte d'appello può decidere de plano solo se l'infondatezza è evidente, altrimenti va garantito il contraddittorio
Richiamato come parte della disciplina che delimita i casi in cui sia ammissibile la revisione (richiami alle ipotesi previste)
Norma sul procedimento in camera di consiglio: Cassazione sul punto indica che l'applicazione è rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello, valutando se sia necessario il contraddittorio
Citato per i criteri di assegnazione della Corte chiamata a giudicare dopo il rinvio (norma di organizzazione procedurale)
Fattispecie penale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la rilevanza della sentenza di assoluzione degli altri imputati per la stessa fattispecie è centrale nella valutazione della possibile inconciliabilità dei giudicati
Costituzione
Richiami costituzionali invocati dal ricorrente in ordine al giusto processo, diritto di difesa e garanzie; utilizzati a sostegno dell'esigenza di un esame non sommario delle allegazioni di revisione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamata dal ricorrente in tema di legalità delle pene e certezze procedurali; menzionata a supporto delle garanzie processuali
Massime di principio
- La fase di ammissibilità della revisione deve limitarsi a un giudizio sulla idoneità astratta delle nuove allegazioni a far presumere un errore giudiziario; non è consentito al giudice dichiarare inammissibile procedendo a una valutazione di merito approfondita delle prove
- Quando esiste una sentenza assolutoria con formula piena "perché il fatto non sussiste" nei confronti di coimputati per la stessa fattispecie, tale elemento può costituire motivo oggettivo di possibile inconciliabilità dei giudicati e merita verifica in contraddittorio
- La Corte d'appello può dichiarare la richiesta di revisione inammissibile de plano solo se l'infondatezza della domanda è manifestissima (ictu oculi); se la valutazione richiede anche un esame sommario degli atti deve essere garantito il contraddittorio
- Per essere efficaci ai fini della revisione, le prove 'nuove' devono essere effettivamente inedite, specifiche, circostanziate e idonee, singolarmente o nel loro complesso, a mettere in dubbio la fondatezza del giudicato; documenti generici o dichiarazioni prive di precisione temporale hanno minore probabilità di superare la fase di ammissibilità
- In situazioni analoghe conviene concentrare l'istanza di revisione su: a) elementi che implichino un diretto contrasto fattuale tra le decisioni (stesso fatto storico giudicato in modo incompatibile); b) prove documentali o testimonianze nuove e precise che si riferiscano a fatti determinanti; c) sottolineare la formula assolutoria piena dei processi successivi per evidenziare la potenziale incidenza sulla posizione del condannato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29865/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29866/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29867/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29869/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29870/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →