Cassazione Penale, Sentenza n. 29867/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con sei motivi principali: 1) censurava l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione (PVC) e delle acquisizioni tributarie e la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da funzionari e testimoni (presunte dichiarazioni de relato); 2) contestava la qualificazione di Carlini come amministratore di fatto per assenza di prova dell'esercizio continuativo dei poteri gestori; 3) negava la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (capo C), deducendo che le operazioni e la merce erano effettivamente esistite e non ci fosse accordo fraudolento; 4) lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) contestava la confisca per equivalente e la determinazione del profitto del reato, nonché richiamava l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; 6) eccepiva la prescrizione del reato di omessa dichiarazione (capo e), sostenendo una diversa data di consumazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere basato su motivi riproduttivi, generici o manifestamente infondati e privi di confronto critico con la motivazione impugnata. In particolare: è stata confermata la correttezza della valutazione della Corte d'appello sull'utilizzabilità degli atti ispettivi e delle dichiarazioni dei testi rilevanti; è stata ritenuta legittima la qualificazione di Carlini come amministratore di fatto sulla base degli elementi probatori (timbri, deleghe, corrispondenza, coinvolgimento in un sistema di frodi a carosello); è stata confermata la configurabilità delle fatture soggettivamente inesistenti per le 28 fatture contestate; è stato rigettato il motivo sulle attenuanti generiche (vizio di ammissibilità); è stata ritenuta corretta la determinazione e la riduzione della confisca per equivalente nell'ammontare indicato (€ 2.252.360,04) come profitto corrispondente all'imposta evasa; è stata respinta l'eccezione di prescrizione del capo e), richiamando la data di consumazione alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni e la sospensione dei termini, con conseguente prescrizione successiva alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa indicata nella sentenza.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio per collegare le condotte dell'imputato alle fattispecie tributarie contestate
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferita alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza soggettiva per la funzione della New Style nel meccanismo fraudolento
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha confermato che il momento consumativo si colloca alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni previsto dal comma 2
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul valore degli atti di polizia amministrativa/tributaria; la Corte ha affermato che la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti, salvo diversa previsione normativa specifica
Consente l'acquisizione al dibattimento di atti probatori non ripetibili; la Corte ha ritenuto regolare l'impiego delle acquisizioni documentali e del PVC limitatamente ai dati irripetibili acquisiti
Regola l'audizione dei testi e la valutazione delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha ritenuto generica l'eccezione relativa a presunte dichiarazioni de relato senza specificare la veste e il contenuto delle dichiarazioni
Criteri per individuare l'amministratore di fatto; la Corte ha richiamato i sintomi fattuali (timbri, deleghe, corrispondenza, gestione contabile) come elementi idonei a comprovare la posizione di fatto
artt. 157-161 cod. pen. e art. 17 d.lgs. n. 74/2000
Riguardano i termini di prescrizione; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione con l'aggiunta dei periodi di sospensione applicabili al caso
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dalla difesa in relazione alla confisca; la Corte non ha ritenuto fondata la censura circa l'applicazione della disciplina della confisca
Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Norma richiamata per il rilievo di cause di non punibilità da dichiarare d'ufficio: la Corte ha osservato che, in caso di ricorso inammissibile, è preclusa la possibilità di dichiarare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- La mera violazione formale dell'art. 220 disp. att. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti ispettivi: occorre una specifica previsione di nullità o inutilizzabilità nella normativa di riferimento e un'apposita dimostrazione di quale parte dell'atto abbia inciso sul giudizio
- Le dichiarazioni rese da funzionari dell'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate come prova se relative a fatti appresi nell'esercizio di funzioni di polizia tributaria; le eccezioni generiche sulle 'dichiarazioni de relato' sono inammissibili se non specificano veste, contenuto e rilevanza
- La qualifica di amministratore di fatto si può desumere da elementi sintomatici (deleghe operative, timbri, corrispondenza, coinvolgimento in altre società) e consente di attribuire responsabilità penale tributaria come autore principale
- L'inesistenza soggettiva delle fatture si valuta sulla base del ruolo giuridico dell'emittente rispetto all'operazione (anche se la merce è fisicamente esistita), pertanto la presenza della merce nei magazzini non esclude automaticamente la fattura soggettivamente inesistente
- Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) la consumazione è fissata alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni; il termine di prescrizione va computato conseguentemente e tenendo conto dei periodi di sospensione
- Le censure generiche e riproduttive che non confrontano criticamente la motivazione del giudice del merito rendono il ricorso per Cassazione inammissibile
- La confisca per equivalente può essere determinata sul valore dell'imposta evasa e non solo sul profitto materiale: l'ammontare del mancato versamento può costituire base della confisca
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29865/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29866/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29869/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29870/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →