Cassazione Penale, Sentenza n. 29865/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per omicidio (art. 575 c.p.) con riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577, comma secondo; unico motivo di ricorso: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla loro prevalenza sull'aggravante. La difesa ha sostenuto che dovevano prevalere le attenuanti per il cosiddetto "dolo d'impeto", per la collaborazione processuale successiva, per il risarcimento del danno e per il pentimento dell'imputato, elementi che avrebbero giustificato una mitigazione della pena.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproponesse motivi già esaminati in sede di appello e non affrontasse specificamente le ragioni espresse dal giudice di merito; ha dunque escluso la sussistenza di carenze motivazionali, di contraddittorietà o di manifesta illogicità. La Corte d'appello aveva valutato che l'unico elemento positivo (indennizzo) era già stato valorizzato nell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., mentre altri elementi invocati dalla difesa (omessa chiamata dei soccorsi, tentativo di eliminare le tracce, versione iniziale non veritiera, assenza di lesioni compatibili con la difesa, gravità e reiterazione delle lesioni, collocazione del corpo in una cisterna) erano valutati in senso sfavorevole. Confermata la ricostruzione della volontà omicidiaria e il bilanciamento delle circostanze effettuato dal giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omicidio; invocata come fattispecie di reato per cui è stato condannato l'imputato.
art. 577, comma secondo cod. pen.
Circostanza aggravante riconosciuta dal giudice di merito; la Corte ha valutato il bilanciamento tra tale aggravante e le attenuanti, ritenendo congrua la decisione di merito.
Attenuante per l'intervenuto risarcimento del danno; la Corte di merito ha già valorizzato questo elemento ai fini dell'articolazione delle attenuanti.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che il riconoscimento e il bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze contrarie è oggetto di valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o vizio motivazionale rilevante.
Richiamato come criterio per l'esame degli elementi da sottoporre a disamina nel giudizio di comparazione tra circostanze; il giudice di merito deve considerare gli elementi enunciati da questa norma nel bilanciamento.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo: la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che non contesta in modo specifico le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) e il loro bilanciamento con circostanze aggravanti rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione.
- La mancanza di specificità nel motivo di ricorso (assenza di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito) determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c).
- Elementi positivi come il risarcimento del danno o la collaborazione successiva possono essere valorizzati, ma possono non essere sufficienti a prevalere su elementi di segno contrario (ferocia dell'azione, omessa richiesta di soccorso, tentativo di occultamento, lesioni compatibili con difesa mancante).
- L'esistenza di un "dolo d'impeto" (condotta impulsiva) deve risultare da elementi concreti e non può essere ricostruita solo sulla base dell'affermazione dell'imputato; la valutazione della natura del dolo resta compito del giudice di merito.
- In situazioni analoghe è essenziale, per la difesa, articolare censure specifiche che confrontino punto per punto le considerazioni fattuali e giuridiche contenute nella motivazione di merito, fornendo elementi nuovi o indicandone l'inesattezza manifesta per non incorrere in inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29866/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29867/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29869/2025 del 28/08/2025
- Sentenza penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29870/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →