Cassazione Penale, Sentenza n. 29866/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato Paolino responsabile della contravvenzione per disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.). Tre motivi: 1) violazione di legge per effetto del d.lgs. 150/2022 che ha reso procedibile a querela il reato previsto dall'art. 659 c.p.; 2) insufficienza della segnalazione (proveniente da un unico nucleo familiare) a integrare la contravvenzione, dato che il disturbo deve offendere un numero potenzialmente indeterminato di persone; 3) mancata motivazione sulla mancata concessione dei benefici di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse riferita al primo comma dell'art. 659 c.p. e che, per effetto del d.lgs. 150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022), tale fattispecie è divenuta procedibile a querela di parte, salvo le eccezioni espressamente previste. Poiché non risultava proposta querela nei termini dall'entrata in vigore del decreto e non ricorrevano le eccezioni, è mancata la condizione di procedibilità. Applicando il principio di successione delle leggi (art. 2 c.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la contestazione riguardasse il primo comma (disturbo delle occupazioni e del riposo). Per il primo comma, in assenza di violazione di specifiche disposizioni o prescrizioni dell'Autorità, l'illecito è valutato alla luce della tollerabilità sociale e può configurare la contravvenzione solo se eccede la normale tollerabilità; dopo il d.lgs. 150/2022, la procedibilità del primo comma è resa a querela.
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 659 c.p. rendendo procedibile a querela la fattispecie del primo comma (con alcune eccezioni, ad es. fatti connessi a spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici). La Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente il regime più favorevole per l'imputato.
Principio di successione delle leggi nel tempo: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella più favorevole al reo. La Corte lo ha richiamato per applicare il nuovo regime di procedibilità più favorevole.
Norma sui benefici penitenziari (sospensione condizionale, misure alternative ecc.). Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento per carenza di procedibilità, quindi non ha valutato nel merito la mancata applicazione.
legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2
Riferimento normativo per la disciplina dei limiti di emissione sonora e delle sanzioni amministrative: la Corte distingue tra mero superamento dei limiti (sanzione amministrativa) e condotta che eccede le normali modalità di esercizio dell'attività, idonea a turbare la pubblica quiete (contravvenzione).
Massime di principio
- Se la fattispecie rientra nel primo comma dell'art. 659 c.p., verificare se, dopo il d.lgs. 150/2022, è necessaria la querela di parte: in assenza di querela proposta nei termini, la procedibilità manca e il procedimento va annullato.
- Disturbo della quiete rilevante penalmente richiede norma applicabile: se c'è solo il mero superamento dei limiti di emissione sonora, la via amministrativa (legge 447/1995) può essere la prevalente; la rilevanza penale sorge quando l'attività eccede le modalità normali o si violano prescrizioni specifiche.
- La segnalazione proveniente da un numero limitato/identificato di persone può non sufficiente a integrare la contravvenzione se non è provata l'offesa verso un numero potenzialmente indeterminato: la valutazione è basata sulla "media sensibilità" del gruppo sociale interessato.
- Nel caso di gestori di pubblici esercizi, esiste un obbligo di controllo sugli avventori; la loro omissione può integrare responsabilità penale quando la condotta agevola schiamazzi o disturbi continuativi.
- Quando la legge procedurale cambia in senso più favorevole all'imputato, il principio di retroattività favorevole (art. 2 c.p.) impone l'applicazione della norma più favorevole; pertanto è sempre necessario verificare il regime di procedibilità vigente alla data della decisione.
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