Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato con unico motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà ex art. 606, lett. e) c.p.p. Il ricorrente denunciava che la sentenza di patteggiamento della coimputata (Bellini) non poteva provare la diversa condotta a lui ascritta e che le dichiarazioni di testimoni e la documentazione bancaria erano state interpretate erroneamente; prospettava una ricostruzione alternativa secondo cui l'incasso effettuato sul conto del Valente era una misura conservativa lecita per tutelare il patrimonio societario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente, dimostrando la sostanziale coincidenza delle imputazioni tra Valente e l'amministratrice Bellini, l'attività attiva svolta dal Valente (gestione vendita, emissione fatture, incasso assegni, trattenuta di compenso e consegna del resto in contanti alla Bellini) e la sua consapevolezza della volontà distrattiva. La Cassazione ha confermato la qualificazione del reato (bancarotta fraudolenta patrimoniale), il riconoscimento delle attenuanti indicate dalla Corte d'appello e la pena determinata (un anno di reclusione), condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219 L.F., comma 2, n. 1
La Corte d'appello ha escluso l'applicazione della circostanza aggravante prevista da questa disposizione nel caso concreto.
art. 219 L.F., comma 3
La Corte ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui a questa norma e l'ha valorizzata nella determinazione della pena.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento resa ai sensi di questa norma nei confronti dell'amministratrice è stata acquisita come elemento probatorio utile a dimostrare la coincidenza dei fatti e la volontà distrattiva dell'intraneus.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Fondamento normativo del motivo di ricorso (vizio di motivazione per travisamento della prova); la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto la motivazione di merito è coerente e non contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento di un coimputato, se attiene agli stessi fatti e stessa sostanza degli addebiti, può costituire elemento probatorio utilizzabile contro altri concorrenti.
- Il consulente o il legale che, pur senza veste formale, svolga attività diretta alla vendita o alla sottrazione di cespiti societari e ne incassi il ricavato, può essere ritenuto concorrente "extraneus" nella bancarotta fraudolenta quando fosse consapevole della volontà distrattiva dell'amministratore.
- La valutazione della prova in sede di merito — se logica, coerente e priva di contraddittorietà evidente — è sottratta a riesame in Cassazione: non è ammesso un semplice invito a preferire una ricostruzione alternativa ritenuta più plausibile.
- Per configurare il dolo del concorrente extraneus non è necessaria la conoscenza formale del ruolo di liquidatore, bensì la consapevolezza che la propria condotta apra o favorisca il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.
- Dichiarazioni testimoniali che documentano un accordo sul modo di incasso (es. richiesta di incassare a nome di terzi per evitare pignoramenti) possono integrare, insieme ad altri elementi (fatture, incassi su conto, trattenute), la prova del concorso doloso.
Testo integrale
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