Cassazione Civile, Sentenza n. 2221/2021 del 02/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso d'accertamento per determinazione sintetica del reddito (anno 2008) ex art. 38 DPR 600/1973; contestazione della legittimità dell'avviso per vizi di delega di sottoscrizione (art. 42 DPR 600/1973) in quanto la firma era apposta da funzionario delegato dopo il trasferimento del titolare dell'organo; contestazione della valutazione probatoria della CTR in relazione al fatto che parte delle disponibilità sarebbe stata restituita dal società Tecno s.r.l.; questione procedurale relativa alla dichiarata estinzione del giudizio per perfezionamento di una definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/2017 (pagamento integrale o prima rata).
La decisione
La Corte ha revocato il decreto che dichiarava l'estinzione del giudizio (perché non sussistevano i presupposti di sospensione/definizione agevolata fino al 31.12.2018: il ricorrente non ha depositato copia della domanda e della prova del pagamento della prima rata e il versamento effettuato era insufficiente), ha rigettato il primo motivo (inammissibilità della nullità dell'avviso per trasferimento del titolare della delega: la delega è di firma e non è automaticamente invalidata dal trasferimento della persona fisica) e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (il ricorso pretende una riconsiderazione del fatto e della valutazione delle prove, non sindacabile in Cassazione; inoltre i riferimenti alle scritture contabili e alla loro presunta "prova legale" non valgono nel rapporto contribuente-fisco). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Norma sulla determinazione sintetica del reddito: qui è il fondamento dell'accertamento impugnato; la Corte non ha censurato la legittimità dell'uso della determinazione sintetica in concreto.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La delega prevista è una delega di firma e non di funzioni: non è necessario indicare nominativo o durata; la delega è attribuita all'organo (o alla qualifica) e non alla persona fisica, pertanto il trasferimento del titolare dell'organo non comporta di per sé la nullità degli atti firmati dal delegato.
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11
Stabilisce condizioni e effetti della definizione agevolata: la sospensione del processo fino al 31.12.2018 opera solo se il contribuente deposita copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione è applicabile solo se la sospensione si era effettivamente verificata.
Regola il decreto presidenziale di estinzione e la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza entro termini stabiliti; la Corte può rimettere la controversia in decisione se il decreto di estinzione non è corretto.
Principi sul libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove; la Cassazione ammette censure solo nei casi previsti e non per riesaminare il merito probatorio se non nei limiti stretti di legge.
Onere della prova: la Corte ricorda i limiti del sindacato di Cassazione sulla presunta violazione di tale articolo quando la doglianza concerne valutazioni di merito sull'asserito carico probatorio.
Riguarda la tenuta delle scritture contabili imprenditoriali; la Corte sottolinea che l'efficacia probatoria di tali scritture prevista dagli artt. 2709-2710 cod. civ. riguarda rapporti tra imprenditori e non si applica automaticamente nel rapporto contribuente-fisco.
Libri e scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore nei rapporti tra imprenditori, ma non costituiscono prova automatica nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Regola l'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori; non è pertinente come prova piena nel rapporto contribuente-fisco.
Massime di principio
- La definizione agevolata (art. 11 d.l. 50/2017) sospende il processo solo se il contribuente deposita copia della domanda e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata: senza tali adempimenti la sospensione e l'eventuale estinzione non si applicano.
- La delega per la sottoscrizione degli atti amministrativi (art. 42 DPR 600/1973) è di firma e riguarda l'organo/qualifica: il trasferimento della persona fisica titolare dell'organo non determina di per sé la nullità degli atti firmati dal delegato, salvo revoca esplicita o vizi organizzativi rilevabili.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: le doglianze che mirano a criticare la valutazione delle prove dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo i limitati casi espressamente previsti dal codice.
- Le scritture contabili hanno efficacia probatoria tra imprenditori (artt. 2709-2710 c.c.), ma non producono automaticamente la stessa efficacia nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria; resta determinante l'analisi probatoria nel processo tributario.
- Se l'Agenzia notifica che il pagamento per la definizione è insufficiente, la definizione non può dirsi perfezionata; il contribuente deve fornire prova del perfezionamento (ricevute, quietanze) per far valere gli effetti procedurali.
Testo integrale
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