Cassazione Civile, Sentenza n. 2218/2021 del 02/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. In cassazione furono sollevati sei motivi, tra cui principalemente la nullità della sentenza di secondo grado per carenza del contraddittorio (omessa integrazione nei confronti del concessionario della riscossione, Serit Sicilia s.p.a.), nonché nullità per errata indicazione dell'atto impugnato, omessa pronuncia e vizio di motivazione e violazione di norme tributarie relative alla decadenza/termine di iscrizione a ruolo. Il tema centrale e decisivo è che l'appello dell'Agenzia non era stato notificato al concessionario che era parte in primo grado e le questioni trattate in appello riguardavano non solo l'obbligazione tributaria, ma anche la decadenza dal potere di riscossione (termine di iscrizione a ruolo e notifica della cartella), rendendo inscindibile la controversia e imponendo l'integrazione del contraddittorio in base all'art. 331 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, essendosi trattato di cause inscindibili o tra loro dipendenti (la decadenza dalla riscossione era questione sostanziale discussa in appello). Perciò la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del concessionario e proceda a nuovo esame della controversia; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Applicato per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio in sede di gravame quando il giudizio di primo grado ha visto partecipazione di più parti e le questioni siano inscindibili o dipendenti; la Cassazione ha ritenuto che, essendo Serit/il concessionario parte in primo grado e la decadenza dalla riscossione questione trattata, mancava l'integrazione e ciò determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Richiamati come fondamento dei motivi di nullità per carenza del contraddittorio, errata indicazione dell'atto impugnato e omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il motivo relativo alla carenza del contraddittorio (n.4).
art. 138 legge 388/2000
Norma richiamata nella materia della decadenza del potere impositivo/riscossione; la CTR aveva ritenuto che la disciplina della decadenza non fosse sovvertita da successive norme relative al sisma, ma la Cassazione ha deciso la questione procedimentalmente (nullità per omissione del contraddittorio) senza decidere in merito al merito di tale interpretazione.
art. 52 legge 488/2001
Citata dalla CTR in connessione con l'art.138/2000 nella valutazione dei termini di decadenza; la Cassazione non ha risolto il conflitto interpretativo di merito ma ha richiamato che la questione di decadenza era parte integrante della controversia che richiedeva la partecipazione del concessionario.
art. 1, comma 5-bis, decreto legge 106/2005
Norma menzionata dalla CTR quale disciplina autonoma per il recupero delle somme relative al sisma del 1990; la Cassazione ha osservato che, comunque, la presenza di questioni sulla decadenza imponeva l'integrazione del contraddittorio.
art. 378 cod. proc. civ.
Menziomento procedurale: il ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale articolo; non determinante rispetto alla decisione di cassazione sulla nullità del secondo grado.
O.M. 21.12.1990 n. 2057; art. 36-bis DPR 600/73; art. 25 DPR 602/73; art. 9, comma 17, L. 289/2002; norme richiamate nei motivi
Varie norme tributarie richiamate dal ricorrente per contestare termini, procedure di iscrizione a ruolo e notifiche; la Corte di Cassazione ha ritenuto tuttavia che la questione fondamentale fosse il vizio procedurale del mancato contraddittorio, rinviando gli approfondimenti di merito al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Se in primo grado è parte anche il concessionario per la riscossione e in appello si discutono questioni che esulano dalla mera esistenza dell'obbligazione tributaria (es. decadenza dalla riscossione, irregolarità di notifiche o cartelle), il giudice d'appello è tenuto ad integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; la mancata integrazione determina la nullità del procedimento di secondo grado.
- La distinzione fra causa "scindibile" e "inscindibile" è decisiva: quando le questioni sono tra loro dipendenti o tutte le parti erano presenti in primo grado, l'obbligo di litisconsorzio in appello sorge anche se il rapporto tra le parti non fosse sostanzialmente litisconsortile.
- L'eccezione di prescrizione e quella di decadenza possono essere considerate in termini equivalenti se fondate sugli stessi fatti; il giudice non incorre in ultrapetizione se riclassifica l'eccezione (prescrizione vs decadenza) purché i fatti dedotti restino i medesimi.
- In impugnazioni tributarie, quando l'Amministrazione o il concessionario sollevano questioni di merito relative ai termini di iscrizione a ruolo o all'efficacia delle misure riscossorie, è essenziale notificare l'appello a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado per evitare il rischio di nullità e nuovo giudizio.
- Se sussiste una nullità rilevabile d'ufficio (es. omissione integrazione del contraddittorio), la cassazione ordina generalmente la revoca della decisione impugnata e il rinvio ad altro giudice o altra composizione perché integri il contraddittorio e riesamini il merito, con possibilità di decidere diversamente una volta regolarizzata la partecipazione delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2219/2021 del 02/02/2021
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2220/2021 del 02/02/2021
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2221/2021 del 02/02/2021
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2222/2021 del 02/02/2021
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2223/2021 del 02/02/2021
- Sentenza civile · 2 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2224/2021 del 02/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →