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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2219/2021 del 02/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che: 1) aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello effettuata tramite messo speciale dell'Agenzia (ritenendo che tale modalità non fosse prevista per l'appello nel processo tributario); 2) aveva ritenuto invalido l'accertamento fondato su risultanze bancarie per mancata instaurazione del contraddittorio nella fase amministrativa. L'Agenzia ha dedotto violazione delle norme sulle notificazioni (art. 16 d.lgs. n.546/1992 e giurisprudenza della Corte) e, in secondo luogo, censurato la conclusione sul contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato che la notifica tramite messo autorizzato (comma quarto dell'art. 16 d.lgs. n.546/1992) è applicabile anche al ricorso in appello nel contenzioso tributario. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. La questione relativa al contraddittorio preventivo non è stata decisa nel merito (il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, essendo la questione pregiudiziale sulla notifica sopraggiunta). La CTR in sede di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31/12/1992 n.546, art. 16, comma 4

    in tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

    La Corte ha ritenuto che il comma quarto, pur riguardando atti dell'amministrazione, sia applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello nel processo tributario, secondo una interpretazione logico-sistematica consolidata.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4

    Norma invocata dall'Agenzia per censurare la violazione di norme processuali da parte della CTR; la Corte ha ritenuto fondato il motivo dedotto con riferimento a tale disposizione.

  • cod. proc. civ., art. 156

    Richiamata in relazione alla possibile sanatoria del vizio di notifica: la Corte ha ritenuto il richiamo irrilevante poiché ha considerato la notifica tramite messo autorizzato validamente effettuata, eliminando il presupposto per la sanatoria.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, artt. 32 e 42

    Norme richiamate dal ricorrente resistente per sostenere l'obbligo del contraddittorio preventivo; la CTR aveva ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio avesse invalidato l'accertamento, ma la Cassazione non ha deciso sul punto per carenza di interesse dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 602, artt. 51 e 56

    Ulteriori disposizioni citate in relazione al contraddittorio preventivo e alla validità degli atti impositivi; anch'esse non sono state valutate nel merito dalla Cassazione per effetto della decisione sulla notifica.

  • legge 21/01/1994, n. 53 e art. 55 legge 19/06/2009 n. 69

    Norme e riferimenti invocati per la validità e la data di notifica eseguita dall'Avvocatura dello Stato via posta e per dimostrare la tempestività del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto provata la notifica nel termine.

  • cod. proc. civ., art. 366

    Richiamato con riferimento ai requisiti di ammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso soddisfacesse i requisiti minimi di ammissibilità.

  • cod. proc. civ., art. 378

    Norma processuale richiamata per la memoria depositata dalla parte resistente; citata negli atti di causa ma non decisiva per il esito del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione tramite messo autorizzato prevista dal comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. n.546/1992 si applica anche alla notificazione del ricorso in appello nel processo tributario: gli uffici pubblici possono utilizzare messi comunali o messi autorizzati per la notifica degli atti di impugnazione.
  • Se la questione della validità della notifica è decisiva (pregiudiziale), una dichiarazione di inesistenza della notifica da parte del giudice di merito rende superflue le altre censure; in Cassazione, la pronuncia sul vizio pregiudiziale puo' portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
  • La prova documentale della data e modalità di notifica (es. avvisi di ricevimento, atti dell'Avvocatura) è determinante per la valutazione della tempestività e della sussistenza dell'impugnazione.
  • La sanatoria ex art. 156 c.p.c. rileva solo se sussiste un vizio invalidante; se la notificazione si dimostra valida, non vi è luogo a richiedere la sanatoria.
  • Sulle questioni relative al contraddittorio amministrativo (preventivo) e alla utilizzabilità di risultanze bancarie, in mancanza di una decisione definitiva sul punto (per es. per pregiudiziale processuale), tali profili potranno essere riconsiderati dal giudice di merito in sede di rinvio.

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