Cassazione Civile, Sentenza n. 2224/2021 del 02/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per l'anno 2003 finalizzati a disconoscere la deducibilita di costi relativi all'acquisto di 60.700 opuscoli informativi per complessivi euro 1.214.000,00 (pagamento in gran parte contestato; fornitore estero e stampa in Stato Vaticano). L'Ufficio ha ritenuto i costi indeducibili per mancanza di inerenza, antieconomicita e scopo elusivo e ha attribuito, ex principio di trasparenza, i maggiori redditi alla societa e poi ai soci, nonche invocato la presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle societa a ristretta base partecipativa. I contribuenti hanno contestato la mancata inerenza dell'accertamento ai loro danni, la carenza motivazionale, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e l'applicabilita della disciplina antielusiva. Inoltre vi erano questioni processuali relative alla riunione dei giudizi e alla legittimita degli avvisi notificati ai soli soggetti societari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei procedimenti connessi e, dopo analisi, ha rigettato i ricorsi dei contribuenti nei giudizi riuniti riconoscendo la legittimita delle censure dell'Amministrazione. Ha confermato che la CTR ha correttamente ritenuto non inerenti e indeducibili i costi di acquisto degli opuscoli alla luce della sproporzione, del meccanismo transnazionale con fornitori 'extraterritoriali', del pagamento parziale e dell'assenza di prova delle valide ragioni economiche alternative fornite dal contribuente. Ha inoltre precisato che il principio antielusivo (art. 37 bis d.P.R. 600/1973 e la successiva disciplina interpretativa) e la giurisprudenza comunitaria e nazionale consentono di qualificare come abuso operazioni prive di sostanza economica. Quanto al procedimento relativo a Valerio Scoppa in qualita di socio al 60% di Aktis s.r.l. (processo 29059/14), la sentenza di appello favorevole al contribuente è stata cassata e il ricorso di Scoppa è stato rigettato nel merito. Le spese di cassazione sono state poste a carico dei contribuenti in solido; le spese di merito del procedimento 29059/14 sono compensate per le divergenze tra i giudici di merito.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 917/1986 (TUIR) principio di trasparenza
Usato per imputare automaticamente ai soci i maggiori redditi accertati in capo alla societa di persone, indipendentemente dalla percezione
art. 40 d.P.R. 600/1973
Non impone la notifica agli stessi soci dell'avviso emesso alla societa come condizione necessaria per l'imputazione ai soci; e' sufficiente che il diritto di difesa del socio sia garantito con informazioni e motivazioni adeguate
art. 37 bis d.P.R. 600/1973 (poi art. 10 bis legge 212/2000)
art. 37 bis d.P.R. 600/1973; art. 10 bis legge 212/2000
Riconosciuto come principio antielusivo generale che consente di disconoscere operazioni prive di sostanza economica o poste in essere essenzialmente per ottenere vantaggi fiscali; la norma va interpretata in chiave aperta e coerente con la giurisprudenza e la disciplina europea
art. 2291 c.c.
Richiama la responsabilita solidale e illimitata dei soci per i debiti sociali; la giurisprudenza estende l'efficacia anche ai rapporti tributari
art. 75 d.P.R. 917/1986 (nozione di inerenza dei costi)
art. 75 d.P.R. 917/1986 (testo previgente applicabile alla fattispecie)
L'inerenza e' valutazione qualitativa della riferibilita del costo all'attivita d'impresa; antieconomicita e incongruita sono indici rilevanti ma non automaticamente coincidenti con la mancata inerenza; sul contribuente grava l'onere originario di prova
d.lgs. 546/1992 artt. 14 e 53 (regole processo tributario)
art. 14 e art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamate per la regola del contraddittorio e dei contenuti minimi dell'appello; nel processo tributario i motivi d'appello possono essere ricavati in modo univoco dall'atto considerato nel suo complesso
Massime di principio
- In presenza di costi straordinariamente elevati, fornitori 'extraterritoriali', pagamenti parziali e operazioni complesse senza documentazione che giustifichi l'operazione, il fisco puo' legittimamente dedurre mancanza di inerenza e antieconomicita e invocare l'abuso del diritto
- Il contribuente ha l'onere primario di provare l'esistenza, la natura, la destinazione e l'inerenza dei costi e di dimostrare valide ragioni economiche extrafiscali non marginali per operazioni strutturate in modo atipico
- L'Amministrazione deve provare l'esistenza di un disegno elusivo e le modalita' di manipolazione degli schemi negoziali; tuttavia indici oggettivi (sproporzione, struttura fornitori, pagamento limitato) sono rilevanti e possono essere valutati dal giudice
- Nelle societa a ristretta base partecipativa sussiste una presunzione di distribuzione di utili extracontabili sia quando l'aumento del reddito deriva da ricavi occultati sia quando deriva da costi inesistenti o indeducibili; spetta al socio fornire prova contraria
- La notifica dell'avviso alla sola societa non rende automaticamente invalida l'imputazione ai soci: e' però necessario che al socio siano rese disponibili sufficienti informazioni e motivazioni per esercitare il diritto di difesa
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe e' consigliabile produrre piani industriali, studi di convenienza, documentazione contrattuale e bancaria che dimostrino la funzionalita economica dell'operazione e i flussi finanziari collegati
- I giudici possono riunire procedimenti connessi per motivi di economia processuale e coerenza del diritto; quando vi sono decisioni difformi tra collegi di merito la Cassazione puo' decidere la questione di diritto e definire il merito senza rinvio se i fatti sono sufficientemente accertati
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