Cassazione Civile, Sentenza n. 32322/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione parziale ex art. 395 n. 4 c.p.c. dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7955/2021 (depositata il 22/03/2021), nella parte in cui quest'ultima aveva dichiarato inammissibili i motivi 13, 14 e 15 del ricorso per cassazione dell'Associazione. La ricorrente deduceva un "errore di percezione" del contenuto letterale di tali motivi sostenendo che essi rispettavano il principio di specificità ex artt. 366 e 369 c.p.c. e riproducevano integralmente i passaggi dei gradi di merito; chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza per averla ritenuta erroneamente inammissibile per novità della questione (doppia imposizione su proventi da depositi intestati all'associazione).
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si configurasse un errore di fatto revocatorio: l'ordinanza impugnata non avrebbe travisato i documenti, ma aveva compiuto una valutazione giuridica e interpretativa (accertando la novità della questione e l'inosservanza del principio di specificità), per cui non sussisteva la divergenza necessaria tra sentenza e atti per ammettere la revocazione. Per principio di soccombenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo il d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Fondamento normativo della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione. È stato invocato dalla ricorrente come titolo per chiedere la revoca dell'ordinanza; la Corte ha valutato che i presupposti per la revocazione non erano soddisfatti.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. in legge n. 176/2020
Norma procedurale richiamata per il deposito e la trattazione dell'atto in udienza pubblica e per le conclusioni del P.G.; richiamata nel procedimento di esame del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Prevede l'obbligo di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente sosteneva di aver rispettato tale obbligo, mentre la Corte ritenne che l'indicazione non fosse idonea a evitare la declaratoria di novità dei motivi.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Disposizione che integra il principio di specificità per i motivi che si riferiscono ad atti processuali; richiamata nel dibattito sull'ammissibilità dei motivi 13-15.
Motivazione omessa o contraddittoria: i motivi denunciavano omissione di pronuncia e violazione della motivazione; la Corte ha ritenuto i profili inammissibili per novità.
Richiamato in relazione a profili di violazione di norme di diritto tributario (es. art. 26 DPR 600/1973) segnalati nei motivi; anch'essi valutati dalla Corte come deduzioni nuove o non autosufficienti.
Richiamato nella formulazione di uno dei motivi (omessa pronuncia); la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la deduzione per novità.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
Norma processuale tributaria invocata nei motivi di cassazione per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la questione nuova perché non trattata nella sentenza impugnata.
art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973
Norme sostanziali tributarie (IRES) richiamate nel motivo quindicesimo; la Corte ha valutato che la questione sulla "doppia imposizione" non risultava trattata nei gradi e quindi i motivi che la invocavano erano nuovi.
Norma sull'uso della memoria telematica: l'Associazione aveva depositato memoria ai sensi di tale articolo durante il procedimento di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime giurisprudenziali (es. S.U. 27/11/2019 n. 31032)
Principio consolidato secondo cui la revocazione per errore di fatto richiede una divergenza fra la rappresentazione contenuta nella decisione e la rappresentazione desumibile dagli atti processuali; richiamato dalla Corte per escludere la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per "errore di lettura" degli atti interni che determini una reale divergenza tra quanto affermato nella decisione e gli atti/documenti di causa; non è strumento per censurare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte.
- Se si contesta un"errata percezione" della documentazione da parte della Corte, è necessario dimostrare che la sentenza abbia effettivamente travisato il contenuto documentale (esistenza di due rappresentazioni incompatibili): mere doglianze sull'interpretazione non sono sufficienti.
- Nell'impugnazione per cassazione occorre rispettare il principio di specificità (art. 366 e 369 c.p.c.): bisogna indicare chiaramente come, dove e quando la questione sia stata proposta nei gradi di merito, o si rischia la declaratoria di novità e quindi l'inammissibilità.
- Quando si fanno valere documenti nei motivi di cassazione, tali documenti devono essere resi autosufficienti nelle deduzioni o il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza.
- In ipotesi di rigetto della revocazione, la parte soccombente può esser condannata alle spese e agli oneri connessi (liquidazione spese e contributo unificato).
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