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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32279/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio ha chiesto il rimborso di €13.201,09 corrisposti a titolo di indennità di esproprio e ha ottenuto decreto ingiuntivo; la Regione Campania ha opposto eccependo difetto di legittimazione passiva della Regione e sostenendo che la responsabilità spettava all'ANAS in base al regime di trasferimento delle strade (DPCM e norme di settore). La questione centrale ha riguardato l'individuazione del soggetto legittimato passivo: se la Regione (subentrata) o l'ANAS (per i contenziosi "instaurati per fatti ed atti antecedenti" al trasferimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha confermato l'orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPCM 21/2/2000 (come modificato), l'ANAS resta legittimata passiva per i contenziosi che siano riferibili a fatti e atti anteriori alla data di trasferimento dei beni (data di trasferimento fissata al 17/10/2001). La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso (tra cui eccezioni di giudicato esterno, vizi di correzione materiale della sentenza d'appello e interpretazioni letterali restrittive della locuzione "contenzioso instaurato"). Ha inoltre precisato che il giudicato esterno può avere efficacia solo se il precedente decide gli stessi punti di fatto e di diritto con identico perimetro temporale e probatorio; nel caso concreto non sussisteva tale identità. Di conseguenza resta esclusa la legittimazione passiva della Regione Campania per il contenzioso relativo alle somme anticipate dal Consorzio, atteso che il contenzioso era riconducibile a fatti/atti anteriori al trasferimento.

Norme richiamate

  • DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, comma 3

    "Resta altresì di competenza ed a carico dell'ANAS il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"

    La Corte interpreta la locuzione "contenzioso instaurato" in senso collegato ai fatti e agli atti anteriori al trasferimento: l'ANAS mantiene la legittimazione passiva per le controversie originate da fatti/atti anteriori alla data di trasferimento (17/10/2001). Non è richiesta che il giudizio sia già definito entro quella data; conta l'origine del contenzioso nei fatti antecedenti.

  • DPCM 21 settembre 2001 (modifica art. 3 DPCM 21/2/2000)

    Conferma e precisa la disciplina del trasferimento e delle eccezioni di competenza, richiamata dalla Corte per fissare la data di riferimento del trasferimento e le ipotesi di permanenza di responsabilità dell'ANAS.

  • D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101

    Norma di riferimento per il trasferimento delle strade dal demanio statale alle regioni/enti locali; la Corte la usa per inquadrare il regime di trasferimento e il conseguente quadro transitorio disciplinato dai DPCM.

  • Legge 14 maggio 1981, n. 219 (titolo VIII) e convenzione di concessione (art. 20 n.3)

    Rilevante per il rapporto concessorio tra ANAS (concedente) e Consorzio (concessionario): la convenzione prevedeva diritti di rivalsa del concessionario, ma la Corte afferma che ciò non esclude l'applicazione del criterio temporale previsto dal DPCM per la legittimazione passiva.

  • Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, art. 22

    Richiamato per illustrare il trasferimento di opere infrastrutturali e il regime transitorio dei rapporti giuridici tra enti subentranti e cedenti.

  • Codice di procedura civile: art. 287, art. 288, art. 2909 c.c., art. 112, art. 115, art. 115 c.p.c.

    Usati dalla Corte per valutare questioni processuali: correzione di errori materiali (art. 287-288 c.p.c.), efficacia ed estensione del giudicato esterno (art. 2909 c.c.) e principio di non contestazione/onus probandi (art.115 c.p.c.). La Corte conferma che la correzione di errori materiali non altera il merito e che il giudicato esterno produce effetti solo se coincide nei punti decisivi di fatto e di diritto.

  • Giurisprudenza citata (Cass. nn. 12126/2020, 39429/2021, ordinanza n.17013/2022 e altre)

    La Corte utilizza tali precedenti per chiarire l'interpretazione dell'art.3 comma 3 DPCM e per confermare la linea secondo cui la legittimazione passiva rimane in capo all'ANAS per i contenziosi riconducibili a fatti/atti anteriori al trasferimento; richiede però congruenza fattuale e temporale per l'efficacia del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Per stabilire la legittimazione passiva dopo il trasferimento (ANAS → Regione), occorre valutare l'origine temporale del contenzioso: se i fatti e gli atti che hanno dato origine alla controversia sono anteriori alla data di trasferimento (qui 17/10/2001), la legittimazione passiva rimane in capo all'ANAS.
  • La locuzione "contenzioso instaurato" va interpretata in relazione ai "fatti ed atti antecedenti" al trasferimento; non è decisiva la data di definizione del giudizio ma l'epoca dei fatti che l'hanno originato.
  • Il diritto di rivalsa contrattuale del concessionario verso il concedente non esclude l'applicazione della norma sul trasferimento e non sposta automaticamente la legittimazione passiva sulla Regione quando il contenzioso origina da fatti anteriori al trasferimento.
  • Un precedente giudicato (giudicato esterno) può precludere il riesame solo se decide gli stessi punti di fatto e diritto con identico perimetro temporale e probatorio; la mera esistenza di pronunce passate non basta a travolgere una diversa valutazione nel giudizio successivo.
  • Errori materiali nella motivazione o nel dispositivo di una sentenza d'appello possono essere corretti con le ordinarie procedure (art. 287-288 c.p.c.) e tale correzione, se meramente materiale, non costituisce nuova statuizione suscettibile di cassazione autonoma.
  • In contenziosi relativi a trasferimenti di competenze tra enti pubblici è fondamentale che la parte che invoca la subentrata responsabilità (es. la Regione) assolva l'onere di prova circa l'assenza di fatti/atti anteriori rilevanti o circa l'effettivo completamento/collaudo delle opere, quando tali elementi sono rilevanti per escludere la deroga a favore dell'ANAS.

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