Cassazione Civile, Sentenza n. 32327/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza congiunta delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'accordo definitorio e dei provvedimenti di autotutela e di sgravio depositati telematicamente. Ha rilevato che le parti non hanno più pretese contrapposte e, concordando sulla compensazione delle spese, le ha dichiarate compensate. Pertanto il processo è estinto per cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa alla pretesa erariale per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. Con "Accordo definitorio" del 29/11/2018 tra l'Agenzia delle Entrate (D.R. Liguria e D.P. Genova) e le società ricorrenti, l'Agenzia ha emesso provvedimenti di autotutela e sgravio (prot. n. 213861 del 17/12/2018 e relativi provvedimenti di sgravio per gli anni 2003-2005), rideterminando la pretesa e procedendo allo sgravio. Le parti, avendo adempiuto al debito così rideterminato, hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e chiesto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza e alle conclusioni del sostituto procuratore generale e delle parti; qui utilizzata in chiave procedurale per la comunicazione e la verbalizzazione in udienza della proposta/conclusione di cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Dispositivo fondamentale applicato per dichiarare l'estinzione del processo tributario nei casi di definizione delle pendenze tributarie o in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere; la Corte lo ha interpretato come titolo legale per estinguere il giudizio alla luce della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 372 cod. proc. civ.
Norma richiamata in ordine al deposito telematico della documentazione (accordo definitorio e provvedimenti di sgravio); la Corte ha ritenuto valide le copie prodotte tramite deposito telematico ai fini della valutazione dell'istanza congiunta.
Provvedimento di autotutela
prot. n. 213861 del 17/12/2018 (e provvedimenti di sgravio prot. nn. 2019S0044223, 2019S0044163, 2019S0044251, 2019S0044228, 2019S0044242, 2019S0044257)
Atto amministrativo con cui l'Agenzia ha rideterminato la pretesa erariale e disposto lo sgravio; tale provvedimento ha determinato la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio e costituisce la causa materiale della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La "cessazione della materia del contendere" si verifica quando eventi sopravvenuti (es. accordo tra le parti, provvedimenti di autotutela e sgravio) eliminano l'interesse delle parti a proseguire il processo; in tal caso il giudice dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992.
- Un accordo definitorio e i conseguenti provvedimenti amministrativi di autotutela/sgravio, debitamente documentati e depositati, sono idonei a giustificare una istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La richiesta congiunta delle parti per la compensazione delle spese di lite, quando concordata e motivata, viene generalmente accolta dal giudice che può dichiarare le spese compensate; la decisione sulla compensazione è rimessa alla valutazione delle parti e del giudice ma trova solitamente accoglimento in caso di estinzione consensuale.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non decide il merito della controversia né costituisce precedente sulla fondatezza delle pretese; semplicemente estingue il processo per mancanza di interesse a proseguire.
- In sede di gravame o cassazione il giudice può comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere se sopravvengono fatti estintivi o atti amministrativi che eliminano l'interesse delle parti, purché la documentazione sia prodotta e verificabile.
- Per ottenere la declaratoria di cessazione è importante il deposito telematico o documentale degli atti amministrativi rilevanti (accordo, provvedimenti di autotutela e sgravio) e la loro chiara indicazione in una istanza congiunta; senza prova documentale il giudice potrebbe non dichiarare la cessazione.
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