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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32312/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 05580/2021 che aveva ritenuto tardiva l'eccezione dell'Agenzia relativa all'illegittimità della delega di firma sottoscritta con sistema meccanografico e non con firma autografa. La ricorrente contestava che i giudici della Corte di Cassazione avessero percepito erroneamente gli atti del processo, ritenendo invece che l'eccezione sulla mancanza della delega o sulla sua validità fosse stata sollevata tempestivamente in primo grado.

La decisione

Ricorso in revocazione dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura decisiva, ossia la doglianza sulla mancanza di firma autografa della delega, era stata proposta dalla ricorrente con memorie depositate in appello (11 aprile 2018) e non in primo grado; non si è configurato un errore percettivo degli atti della Corte di Cassazione. Per questi motivi la pronuncia di tardività dell'eccezione è stata confermata. Condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi 3.800,00 euro, oltre spese prenotate a debito, e indicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. legge 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza e alla partecipazione del Pubblico Ministero nel procedimento di revocazione in periodo emergenziale; usata per inquadrare la fase di discussione e le conclusioni del sostituto procuratore generale

  • art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

    Disciplina il vizio revocatorio relativo all'errore di fatto meramente percettivo negli atti del giudizio di legittimità; la revocazione è ammessa solo se risultano divergenti rappresentazioni dello stesso fatto tra sentenza e atti, idonee a mostrare un errore di percezione

  • Cass. S.U. 30/10/2008, n. 26022

    Richiamata per il principio sulla natura e i limiti dell'errore revocatorio nella giurisprudenza di legittimità

  • Cass. 15/07/2009, n. 16447

    Sottolinea che l'errore revocatorio deve riguardare un fatto materiale desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità e non valutazioni soggettive dei giudici

  • Cass. S.U. 27/11/2019, n. 31032

    Ribadisce che la revocazione per errore nella lettura degli atti di legittimità è ammessa solo se esistono due rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, una nella sentenza e l'altra negli atti

  • Cass. 11/01/2018, n. 442

    Citata in tema di limiti della revocazione e distinzione tra supposizione e valutazione giuridica basata su atti

  • Cass. 29/10/2010, n. 22171

    Riferimento giurisprudenziale sulla materia dell'errore revocatorio e sulla sua configurabilità

  • Cass. 17/07/2019, n. 19190

    Principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la legittimazione del soggetto che sottoscrive l'atto, potendo produrre la delega anche in secondo grado; la delega di firma puo essere prodotta tardivamente se l'eccezione e' stata sollevata regolarmente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra la richiesta di esibizione della delega e la contestazione della validità della delega per mancanza di firma autografa: sono censure diverse, e la seconda, se proposta per la prima volta in appello, puo essere dichiarata tardiva
  • Per preservare la rilevanza della doglianza sulla validità della delega, sollevarla espressamente e con chiarezza in primo grado indicandone anche l'eventuale tardivita del deposito da parte dell'Amministrazione
  • Conservare e documentare con precisione memorie, richieste di esibizione e estratti del fascicolo che dimostrino quando la delega e stata effettivamente prodotta; tali elementi sono decisivi per contestare la tempestivita
  • La revocazione contro decisioni della Corte di Cassazione e ammessa solo per errore meramente percettivo degli atti di legittimita e non per dissenso sulla valutazione giuridica dei fatti; il vizio deve emergere in modo incontrovertibile dagli atti
  • L'Amministrazione puo produrre la delega anche in sede di appello; l'onere di prova della legittimazione grava sull'Amministrazione secondo il principio della vicinanza della prova
  • Valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi in revocazione: in caso di inammissibilita si possono ottenere condanne alle spese e l'obbligo di versare contributo unificato

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