Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione di una carabina, un visore termico e un fodero sequestrati: il ricorrente deduceva che la confisca disposta non era legittima perché il Pubblico Ministero aveva contestato soltanto una contravvenzione venatoria (art. 30 L. 157/1992) e quindi non ricorrevano i presupposti per la confisca senza condanna; inoltre censurava un eccesso di potere del giudice del riesame che, annullando la convalida del P.M., avrebbe nondimeno disposto la confisca entrando nella riserva di attribuzioni del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con ordine di restituzione dei beni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di armi e caccia, la confisca prevista dall'art. 28, comma 2, della L. n. 157/1992 è applicabile soltanto in caso di condanna e per le ipotesi espressamente elencate; conseguentemente non è ammissibile estendere l'effetto del divieto di restituzione (art. 324 c.p.p., comma 7) a casi non ricompresi fra quelli indicati dall'art. 240 c.p., comma 2. Pertanto la confisca disposta in assenza dei presupposti speciali previsti dalla legge venatoria è illegittima.
Norme richiamate
L'art. 240 c.p. comma 2 riguarda la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; la Corte segnala che l'applicazione automatica di tale previsione alla materia delle armi è superata dal principio di specialità della legge venatoria quando quest'ultima prevede regole diverse
L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6
Norma sulla confisca per reati concernenti le armi che, in combinato disposto con art. 240 c.p., era stata invocata per giustificare la confisca anche in assenza di condanna; la Corte ne esclude l'applicabilità quando sussiste la disciplina speciale della L. n. 157/1992
D.Lgs. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28 comma 2
Prevede la confisca dell'arma utilizzata per la caccia solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi indicate; è norma di specialità che limita l'ambito di applicazione delle norme generali sulla confisca
L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30 comma 3
"salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi"
Conferma la persistenza della disciplina generale in materia di armi salvo le deroghe espressamente previste dalla legge venatoria; la Corte interpreta questa norma come conferma del principio di specialità che impedisce l'applicazione estensiva delle misure di confisca previste dalle norme generali quando la legge speciale ha regole autonome
Il divieto di restituzione stabilito da tale comma si riferisce alle cose soggette a confisca obbligatoria richiamate dall'art. 240 c.p., comma 2; non può essere esteso per analogia a casi di confisca che la legge speciale riserva alla condanna
art. 50 cod. proc. pen.; art. 231 disp. coord.; art. 135 cod. proc. pen.; art. 178 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente nella censura di eccesso di potere/procedura: la Corte ha però assorbito la seconda censura sulla base dell'accoglimento del primo motivo, ritenendo non necessario un esame autonomo della presunta invasione di competenze
Massime di principio
- Quando è contestata solo una contravvenzione venatoria disciplinata dalla L. n. 157/1992, la confisca delle armi è prevista da tale legge soltanto in caso di condanna e per le ipotesi espressamente indicate: pertanto non può disporsi la confisca senza condanna invocando automaticamente le norme generali sul sequestro e sulla confisca
- Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 7, concerne le cose soggette a confisca obbligatoria richiamate dall'art. 240 c.p.; non è corretto estendere tale divieto a casi coperti dalla disciplina speciale che richiede la condanna
- Prima di disporre misure patrimoniali (confisca) su armi occorre verificare se l'ipotesi delittuosa rientri nelle fattispecie elencate dalla legge speciale: in caso contrario la richiesta di confisca è illegittima
- Se il giudice del riesame annulla la convalida del P.M. per carenza di imputazione provvisoria, qualsiasi statuizione che configuri una sostanziale imputazione o una confisca senza i presupposti di legge può essere suscettibile di annullamento in cassazione
- In situazioni analoghe è consigliabile per la difesa insistere per l'annullamento della statuizione sulla confisca e richiedere la restituzione dei beni quando la normativa speciale richiede la condanna per rendere operativa la confisca
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