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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due professionisti avevano svolto, dal 19 dicembre 2007 al 16 marzo 2012, attività di custodia e gestione di un compendio sequestrato comprendente immobili, quote societarie, autovetture e conti correnti, nominati amministratori giudiziari in un procedimento penale. Dopo la cessazione dell'incarico, chiedevano la liquidazione del compenso secondo la tariffa dei dottori commercialisti, con maggiorazione per incarico collegiale e ulteriori indennità/spese. Il giudice della liquidazione, ravvisato un vuoto normativo quanto ai parametri applicabili al momento di cessazione dell'incarico, riteneva inapplicabili le tariffe professionali direttamente invocate ma, al contempo, usava come base di calcolo la tariffa dei commercialisti del D.M. n. 169/2010, con correttivi riduttivi, liquidando una somma inferiore a quella richiesta. Gli interessati proponevano opposizione contestando l'uso del D.M. n. 140/2012 e rivendicando l'applicazione della tariffa professionale più favorevole; il Ministero resisteva sostenendo invece che, in assenza di una tariffa vigente per gli amministratori giudiziari e dopo l'abrogazione della norma che richiamava le tariffe professionali, il compenso dovesse essere liquidato equitativamente, senza applicare pedissequamente tariffe professionali abrogate o non ancora vigenti. In Cassazione il Ministero denunciava la falsa applicazione delle norme sulle tariffe e sulla liquidazione del compenso, sostenendo che il tribunale, dopo avere correttamente affermato il vuoto normativo e la necessità della liquidazione equitativa, aveva in realtà sostituito tale giudizio con l'applicazione della tariffa dei commercialisti, indebitamente usata come parametro determinante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondata la censura perché, alla data di cessazione dell'incarico, non esisteva una tariffa professionale direttamente applicabile agli amministratori giudiziari: la norma che consentiva il richiamo alle tariffe professionali era stata abrogata, la tariffa dei commercialisti del D.M. n. 140/2012 non era ancora vigente e quella degli amministratori giudiziari sarebbe entrata in vigore solo successivamente. In tale situazione il giudice doveva procedere a una liquidazione equitativa tenendo conto della natura pubblicistica dell'incarico, dell'indole indennitaria del compenso, del valore e della complessità dell'attività concretamente svolta, dei risultati ottenuti e degli altri elementi rilevanti, senza surrogare tale valutazione con l'applicazione di tariffe professionali inutilizzabili. Poiché il tribunale aveva invece fatto sostanziale applicazione della tariffa dei dottori commercialisti per determinare il compenso base e la maggiorazione, la decisione è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso straordinario per violazione di legge contro provvedimenti definitivi non altrimenti impugnabili

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo/breve di impugnazione nel caso di specie

  • art. 327 c.p.c.

    applicato al ricorso straordinario in mancanza di notificazione ad istanza di parte

  • art. 739 c.p.c.

    richiamato in via analogica per il decorso del termine breve dalla notificazione dell'ordinanza

  • art. 360 c.p.c.

    base del motivo per violazione/falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma sull'opposizione alla liquidazione dei compensi/spese di giustizia

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    prevede l'inappellabilità del provvedimento conclusivo dell'opposizione in materia di compensi di ausiliari

  • art. 2 octies L. n. 575/1965

    norma abrogata che prima consentiva di considerare anche le tariffe professionali nella liquidazione del compenso

  • art. 120 D.Lgs. n. 159/2011

    ha abrogato l'art. 2 octies della L. n. 575/1965, rendendo inapplicabile la tariffa invocata

  • art. 8 D.Lgs. n. 14/2010

    richiamato quale fonte dei criteri per i compensi degli amministratori giudiziari, ma non ancora attuato alla cessazione dell'incarico

  • art. 2, comma 13, L. n. 94/2009

    norma delega che indicava criteri di futura liquidazione dei compensi, non direttamente applicativa nel caso

  • D.M. n. 169/2010

    tariffa professionale dei commercialisti invocata dalle parti ma ritenuta non direttamente applicabile come base vincolante

  • D.M. n. 140/2012

    non era ancora entrato in vigore alla data di cessazione dell'incarico

  • D.P.R. n. 177/2015

    tariffa degli amministratori giudiziari entrata in vigore solo successivamente, quindi non applicabile al caso

  • D.Lgs. n. 14/2010

    istitutivo dell'albo degli amministratori giudiziari e dei criteri di liquidazione da completare con decreti attuativi

Massime di principio

  • Quando al momento di cessazione dell'incarico manca una tariffa vigente direttamente applicabile al compenso dell'ausiliario o amministratore giudiziario, il giudice deve procedere a una liquidazione equitativa, non potendo colmare il vuoto normativo mediante applicazione pedissequa di tariffe professionali abrogate o non ancora efficaci.
  • La liquidazione equitativa del compenso di un amministratore giudiziario deve fondarsi su una valutazione concreta dell'attività svolta, considerando natura pubblicistica dell'incarico, valore del patrimonio amministrato, complessità della gestione, risultati ottenuti, durata dell'incarico e impegno richiesto.
  • È viziata per falsa applicazione di legge la decisione che, dopo avere affermato l'assenza di parametri tariffari vigenti, utilizzi comunque una tariffa professionale come base determinante del compenso e della sua maggiorazione, limitandosi a correzioni riduttive marginali.
  • Nei giudizi di opposizione alla liquidazione dei compensi di ausiliari del giudice, i provvedimenti definitivi non altrimenti impugnabili sono soggetti a ricorso straordinario per cassazione, e il termine breve decorre dalla notificazione ad istanza di parte, non dalla mera comunicazione di cancelleria, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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