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Sentenza

Sentenza n. 9587/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022 (doc. 1); • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 2); • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 6); • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 7); • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 (doc. 8). • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • determinazione dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati (doc. 9), • deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019 (allo stato non conosciuta); • nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019 (allo stato non conosciuta). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 27/7/2023: per l’annullamento dei provvedimenti in materia di pay back dispositivi medici annualità 2015-2018.

Giustizia amministrativa202303258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi al payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e quantificazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i successivi provvedimenti regionali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolari, intese e ulteriori atti presupposti, nonché i provvedimenti regionali attuativi, chiedendone l'annullamento. Dal testo emerge che le censure riguardavano la disciplina e l'applicazione del meccanismo di payback, ma non sono specificamente riprodotti tutti i motivi dedotti. Il TAR ha comunque esaminato la questione preliminare del difetto di giurisdizione, rilevando d'ufficio che gli atti regionali impugnati non esprimono un potere discrezionale, bensì danno attuazione vincolata alla disciplina legislativa e agli atti statali relativi alla determinazione del tetto, alla certificazione dello sforamento e alla percentuale di ripiano. La società contestava, in sostanza, l'obbligo di pagamento e il relativo quantum, derivanti dal rapporto patrimoniale instaurato con la Regione.

La decisione

Il ricorso è stato definito in parte con il rigetto e in parte con una declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Sono state respinte le impugnazioni rivolte contro gli atti ministeriali e della Conferenza permanente, richiamando la giurisprudenza della Sezione e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. In particolare, il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo quanto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, alla proporzionalità del contributo solidaristico, al rispetto della riserva di legge e all'assenza di violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento. I motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali attuativi sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, le Regioni si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende, calcolare il fatturato rilevante e applicare percentuali già fissate dalla legge, senza esercitare potere autoritativo o discrezionale. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale, relativo all'esistenza e al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, devoluto al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011

    ha introdotto un tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici da parte del SSN

    La disciplina originaria poneva integralmente a carico della Regione la spesa derivante dal superamento del tetto.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012

    il tetto di spesa nazionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il parametro del tetto nazionale per la spesa relativa ai dispositivi medici.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015

    ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa

    La norma disciplina il tetto regionale, il concorso delle imprese al ripiano, le percentuali applicabili e la procedura per individuare le aziende e gli importi dovuti. Per gli atti regionali attuativi, la disciplina configura un'attività vincolata e un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha specificato il criterio di rilevazione del superamento del tetto e i termini per la relativa dichiarazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, conv. in l. 142/2022

    ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015

    Ha previsto, per le annualità 2015-2018, la procedura di individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano, previa verifica della documentazione contabile.

  • art. 8 d.l. 34/2023, conv. in l. 56/2023

    ha istituito ... un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023

    Ha previsto il fondo destinato alle Regioni e la riduzione della quota di pagamento a carico delle imprese, secondo la disciplina successivamente scrutinata dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, conv. in l. 118/2025

    pagamento in misura ridotta ... per il periodo 2015-2018

    Ha previsto una disciplina sopravvenuta di pagamento ridotto e la cessazione della materia del contendere in relazione ai ricorsi contro i provvedimenti regionali, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge.

  • art. 11 c.p.a.

    assegnando alle parti i termini di cui all'art. 11 c.p.a. per l'eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali secondo le condizioni di legge.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR precisa che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, sicché il riparto va determinato in base alla natura della situazione giuridica soggettiva e al petitum sostanziale.

  • art. 23 Cost.

    la disciplina ... rientri nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha escluso la violazione della riserva di legge, ritenendo che la disciplina individui soggetti obbligati, prestazione imposta e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    il meccanismo del c.d. payback ... costituisce una misura ragionevole e proporzionata

    La Corte costituzionale ha ritenuto non lesiva della libertà di iniziativa economica la disciplina del payback, quale misura funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 2 Cost.

    La Corte costituzionale ha escluso, per il periodo considerato, la violazione dei principi costituzionali invocati con riferimento all'affidamento e alla disciplina del payback.

  • art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e della tutela dei beni, ritenendo che l'obbligo fosse conoscibile sin dal 2015 e che la normativa del 2022 avesse natura procedurale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli atti regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando l'impresa contesta l'esistenza o il quantum dell'obbligazione di pagamento, poiché la posizione dedotta è un diritto soggettivo patrimoniale e l'attività regionale è vincolata e priva di margini di potere autoritativo o discrezionale.
  • Le Regioni, nell'attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificare il suo superamento o quantificare lo scostamento complessivo: tali attività spettano allo Stato. Esse devono limitarsi a verificare i dati contabili, individuare le aziende fornitrici e applicare al fatturato le percentuali di ripiano fissate dalla legge e dagli atti statali.
  • La qualificazione formale di un atto regionale come "provvedimento" e l'eventuale indicazione, nell'atto stesso, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non determinano la giurisdizione, che deve essere stabilita in base alla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta e al contenuto effettivo dell'attività amministrativa.
  • Il meccanismo del payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 è stato ritenuto dalla Corte costituzionale ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, nonché compatibile con la riserva di legge, con il principio di irretroattività e con la tutela dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era previsto e conoscibile nei suoi tratti essenziali già dal 2015.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e assegnare alle parti i termini per l'eventuale riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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