Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di cessazione dell'attività di parcheggio a pagamento per esercizio in assenza di titolo abilitativo, con ordine di rimozione dei dispositivi, cartelli e insegne
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore parcheggio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, conduttrice dell'immobile destinato a parcheggio in Mestre, ha impugnato il provvedimento comunale che disponeva l'immediata cessazione dell'attività e la rimozione, entro trenta giorni, dei dispositivi materiali e della segnaletica funzionali all'attività ritenuta non autorizzata. Nel corso del giudizio il Comune ha riconosciuto che l'atto era stato adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire alla società di presentare memorie, osservazioni e documentazione. Per tale ragione l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il Comune, con successivo atto del 14 maggio 2026, ha annullato d'ufficio il provvedimento oggetto di impugnazione, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente. Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Comune la rifusione delle spese, ritenendo che la soddisfazione della pretesa fosse intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
Il Comune ha riconosciuto la necessità della previa comunicazione di avvio e del contraddittorio procedimentale, procedendo all'annullamento d'ufficio dell'atto adottato senza tali garanzie.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la soddisfazione della pretesa del ricorrente interviene solo dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha rimosso l'atto contestato.
- L'adozione di un provvedimento lesivo senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire la partecipazione dell'interessato può indurre l'amministrazione ad annullare d'ufficio l'atto per ripristinare il contraddittorio procedimentale.
Come è indicizzato
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