Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di cessazione dell'attività di parcheggio a pagamento per esercizio in assenza di titolo abilitativo, con ordine di rimozione dei dispositivi, cartelli e insegne

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (gestore parcheggio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, conduttrice dell'immobile destinato a parcheggio in Mestre, ha impugnato il provvedimento comunale che disponeva l'immediata cessazione dell'attività e la rimozione, entro trenta giorni, dei dispositivi materiali e della segnaletica funzionali all'attività ritenuta non autorizzata. Nel corso del giudizio il Comune ha riconosciuto che l'atto era stato adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire alla società di presentare memorie, osservazioni e documentazione. Per tale ragione l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il Comune, con successivo atto del 14 maggio 2026, ha annullato d'ufficio il provvedimento oggetto di impugnazione, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente. Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Comune la rifusione delle spese, ritenendo che la soddisfazione della pretesa fosse intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Il Comune ha riconosciuto la necessità della previa comunicazione di avvio e del contraddittorio procedimentale, procedendo all'annullamento d'ufficio dell'atto adottato senza tali garanzie.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando la soddisfazione della pretesa del ricorrente interviene solo dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha rimosso l'atto contestato.
  • L'adozione di un provvedimento lesivo senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire la partecipazione dell'interessato può indurre l'amministrazione ad annullare d'ufficio l'atto per ripristinare il contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.