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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia dell’Università nell’esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 1614/2025 e istanza con cui l’Ateneo aveva prospettato l’oggettiva impossibilità di eseguire il giudicato per le dimissioni della commissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professore universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esatta e completa ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, che aveva annullato gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia e ordinato alla commissione di rideterminare i criteri e rivalutare i candidati. Ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, sostenendo che l’Università non potesse giustificare la mancata esecuzione con le dimissioni dei componenti della commissione, trattandosi di una difficoltà organizzativa interna. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dell’istanza dell’Ateneo del 24 novembre 2025, ritenuta elusiva del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Università ha sostenuto che le dimissioni della commissione e del supplente avessero determinato un’impossibilità oggettiva di eseguire la sentenza nei suoi esatti termini e ha chiesto la nomina di una nuova commissione, una rinnovazione integrale della valutazione, l’elaborazione di nuovi sotto-criteri e una proroga del termine. Ha prospettato, in particolare, difficoltà nel ricostruire i punteggi e i giudizi della commissione originaria sulle pubblicazioni e sul curriculum.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini dell’ottemperanza. Ha accertato che la sentenza n. 1614/2025 era passata in giudicato e rimasta ineseguita, escludendo che le dimissioni della commissione integrassero un’impossibilità oggettiva. L’Università, quale titolare della funzione valutativa, era tenuta a ricostituire l’organo e a dare continuità al procedimento; la disponibilità personale dei componenti originari non può condizionare l’esecuzione del giudicato. L’Ateneo avrebbe potuto proporre un incidente di esecuzione per chiarire le modalità dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., ma non poteva subordinare l’adempimento all’iniziativa del ricorrente vittorioso né modificare il contenuto precettivo della sentenza. Il giudice ha chiarito che il comando conformativo impone una nuova esplicazione della funzione valutativa: non occorre ricostruire i sub-punteggi, i coefficienti o le motivazioni della commissione originaria, ormai travolti dall’annullamento. È invece necessaria una rinnovazione integrale, da parte di una commissione di diversa composizione, con rideterminazione dei criteri e sub-criteri e nuova valutazione completa e adeguatamente verbalizzata. Restano vincolanti le prescrizioni della sentenza ottemperanda: il curriculum non può essere ridotto alla sola attività di ricerca scientifica, dovendo considerare anche le attività istituzionali e di terza missione ove rilevanti; per le pubblicazioni deve essere resa intelligibile la relazione tra criteri, eventuali coefficienti, sub-punteggi e valutazione delle singole pubblicazioni, senza formule generiche o il solo punteggio complessivo. La nuova commissione conserva margini di discrezionalità tecnica entro i limiti conformativi del giudicato. Il TAR ha distinto le violazioni del vincolo conformativo, azionabili in ottemperanza, dai vizi autonomi maturati nell’esercizio dello spazio valutativo residuo, da far valere con ordinaria azione di annullamento. Ha respinto la richiesta di dichiarare nulla l’istanza del 24 novembre 2025, poiché essa non aveva natura provvedimentale, ma costituiva una richiesta rivolta al giudice e una manifestazione della posizione difensiva dell’Ateneo. Ha ordinato all’Università di nominare una nuova commissione, applicando di regola la disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando, di rideterminare criteri e sub-criteri e di rivalutare integralmente i candidati entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega e termine ulteriore di 120 giorni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Impone l’esecuzione del giudicato amministrativo; il comma 5 consente alle parti, anche all’amministrazione obbligata, di chiedere chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza, senza modificare il contenuto precettivo della decisione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei doveri di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone un provvedimento amministrativo; non è applicabile a una mera istanza rivolta al giudice, priva di natura provvedimentale.

Massime di principio

  • L’esecuzione del giudicato amministrativo non può essere subordinata alla perdurante disponibilità personale dei componenti dell’organo che ha adottato gli atti annullati: se la commissione viene meno, l’amministrazione deve ricostituirla secondo le regole applicabili e procedere all’ottemperanza.
  • Le dimissioni o altre vicende interne dell’organizzazione amministrativa costituiscono, di regola, una difficoltà organizzativa governabile dall’amministrazione e non un’impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato.
  • L’amministrazione che nutra dubbi effettivi sulle modalità di esecuzione può proporre l’incidente di esecuzione ex art. 112, comma 5, c.p.a.; tale rimedio serve a chiarire le modalità dell’ottemperanza e non consente di modificare il contenuto precettivo della sentenza.
  • Quando il giudicato annulla una procedura valutativa e ordina la rideterminazione dei criteri e la rivalutazione dei candidati, la rinnovazione può consistere in una nuova valutazione integrale da parte di una commissione diversamente composta; non è necessario ricostruire o integrare i punteggi e le motivazioni della commissione originaria.
  • Il giudicato di annullamento vincola l’amministrazione attraverso le statuizioni conformative, ma lascia normalmente uno spazio di discrezionalità tecnica per la riedizione del potere. La violazione del vincolo conformativo è deducibile in ottemperanza, mentre i nuovi vizi autonomamente maturati nell’esercizio dello spazio valutativo residuo sono contestabili con ordinaria azione di annullamento.
  • Nelle procedure concorsuali già avviate, la disciplina sopravvenuta non si applica di regola alle fasi della procedura ancora da rinnovare, salvo espressa previsione legislativa; il quadro normativo resta ancorato, anche per la rinnovazione conseguente al giudicato, alle regole vigenti al momento della pubblicazione del bando, a tutela dell’affidamento dei partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaNullità del provvedimento

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