Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile a uso caccia, fondato sulla perdurante efficacia del ritiro cautelare delle armi e su recenti denunce e segnalazioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti, tra cui il ritiro cautelare della licenza, delle armi e delle munizioni, e chiedendo inoltre la restituzione dei titoli e dei beni nonché il risarcimento dei danni. Ha dedotto: travisamento dei fatti, poiché il diniego sarebbe fondato su mere denunce prive di riscontri, alcune archiviate, e su una contestazione per possesso di hashish risalente al 2015; difetto di istruttoria, per avere la Questura recepito le segnalazioni dei Carabinieri e il ritiro cautelare senza verificare la consistenza degli addebiti e le ragioni delle archiviazioni; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, in ragione dell’asserita mancata spiegazione delle concrete ragioni dell’inaffidabilità, nonostante la pluridecennale titolarità della licenza e l’assenza di condanne; violazione dell’art. 3 Cost. e sproporzione della misura, sostenendo che l’affidabilità dovesse essere valutata in relazione a condotte realmente significative rispetto all’attività venatoria e all’uso delle armi. L’Amministrazione ha eccepito anche la carenza di interesse, ritenendo che il diniego non avrebbe comunque consentito la restituzione delle armi finché fosse rimasto efficace il ritiro cautelare.
La decisione
Il TAR ha superato l’eccezione di carenza di interesse e ha esaminato il merito, respingendo tutte le censure. Ha ribadito che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma rappresenta un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata a un giudizio di piena affidabilità dell’interessato. In ragione della pericolosità del bene, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può fondare il diniego su una valutazione preventiva e prognostica, senza necessità di una condanna penale definitiva o della prova di un abuso già consumato. Le denunce e le segnalazioni possono rilevare nella loro oggettività storica, anche se archiviate o non seguite da condanna, quando concorrano a delineare un quadro di conflittualità e tensione interpersonale. Nel caso concreto, le recenti denunce per minaccia aggravata e danneggiamento, il ritiro cautelare del 2024 e gli altri elementi acquisiti erano idonei a sorreggere il giudizio negativo; la contestazione del 2015 non era decisiva, poiché, anche espunta, la motivazione conservava adeguata consistenza. Non era necessario attendere la definizione dei procedimenti penali né raggiungere lo standard probatorio penale. Il riferimento al ritiro cautelare non costituiva rinuncia a una valutazione autonoma, ma valorizzazione di un elemento rilevante e sintomatico del giudizio di sicurezza. La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente, perché indicava gli elementi considerati, il quadro normativo e le ragioni dell’incompatibilità tra tali elementi e il rinnovo, dando conto anche delle osservazioni difensive. La lunga titolarità della licenza e i precedenti rinnovi non cristallizzano l’affidabilità, che deve essere verificata a ogni rinnovo alla luce delle sopravvenienze. È stata inoltre respinta la censura di disparità di trattamento, formulata genericamente, e quella di sproporzione, poiché l’attività venatoria ha natura ricreativa e recessiva rispetto alla sicurezza pubblica; non occorre dimostrare che le condotte siano state commesse mediante l’uso delle armi. Sono state respinte anche le domande di restituzione e risarcimento: la prima presupponeva l’illegittimità degli atti, esclusa dal rigetto, mentre la seconda era priva del presupposto dell’illegittimità e di adeguata prova del danno, dell’ammontare e del nesso causale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
Il ritiro cautelare delle armi costituisce un elemento rilevante nella successiva valutazione dell’affidabilità e del rinnovo del titolo di polizia.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando individua gli elementi valutati, le ragioni della loro rilevanza e il percorso logico che conduce al giudizio di non piena affidabilità.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Una contestazione risalente per possesso di sostanza stupefacente può concorrere alla valutazione amministrativa, ma non è decisiva quando il giudizio negativo è autonomamente sostenuto da elementi più recenti.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento richiede l’indicazione di situazioni concretamente comparabili; la proporzionalità del diniego va valutata considerando la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica sulla finalità ricreativa della caccia.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento da attività amministrativa presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa e richiede la prova del danno, della sua entità e del nesso causale.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla verifica della piena affidabilità del richiedente.
- In materia di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare un giudizio preventivo e prognostico fondato su una ragionevole probabilità di rischio, senza dover attendere una condanna penale definitiva né dimostrare un abuso già consumato.
- Denunce, querele o segnalazioni archiviate possono conservare rilievo amministrativo, purché siano valutate come dati storici oggettivi e inserite in una motivazione complessiva, non come prova della responsabilità penale dell’interessato.
- L’inaffidabilità ai fini del porto d’armi può essere desunta anche da condotte estranee all’uso materiale delle armi, quando siano indicative della personalità, dell’autocontrollo o della capacità di rispettare le regole di convivenza.
- La valutazione dell’affidabilità deve essere rinnovata a ogni domanda di rinnovo e può essere negativamente influenzata da fatti recenti, nonostante la lunga titolarità del titolo o precedenti rinnovi favorevoli.
- Quando la licenza è richiesta per attività venatoria, l’interesse ricreativo del privato è recessivo rispetto alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica; pertanto, il diniego non richiede la prova che le condotte contestate siano state commesse mediante l’uso di armi.
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