Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione all'accredito di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di euro 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo all'amministrazione il 21 maggio 2025, senza ottenere l'esecuzione spontanea, e ha evidenziato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'amministrazione come titolo esecutivo, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il titolo era passato in giudicato, come risultava dal certificato prodotto dalla ricorrente. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l'attivazione della Carta elettronica e il versamento in essa dell'importo di euro 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Il TAR ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale generale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato ha comprovato la definitività della sentenza da eseguire.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
È richiamato in relazione alla disciplina secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la sentenza impone all'amministrazione un obbligo specifico di conformazione.
- La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, purché il titolo sia divenuto esecutivo secondo la disciplina applicabile.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Quando il giudicato riconosce il diritto a una prestazione non qualificabile come voce retributiva, l'esecuzione deve limitarsi all'importo stabilito dal titolo, senza l'aggiunta di ulteriori accessori non riconosciuti.
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