Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione all'accredito di complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per tre annualità di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero all'accredito complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 19 maggio 2024. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza ottemperanda era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, che il titolo giudiziale era esecutivo senza necessità di formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e che la sentenza era passata in giudicato, come risultante dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo di € 1.500,00, esclusi ulteriori accessori, non trattandosi di una voce retributiva. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare le somme in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse dovuta per la presenza di altre ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture, e nell'eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo ovvero sussistano altre ragioni ostative, una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto, la penalità è stata esclusa per la nomina del commissario ad acta e per ulteriori ragioni ostative connesse alla situazione della finanza pubblica e alla complessità del procedimento esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l'azione proposta.
A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la sentenza imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Prima di imporre l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, disciplinandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
- La mancanza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa quando, valutate la nomina del commissario ad acta, le difficoltà organizzative e procedurali dell'adempimento, la situazione della finanza pubblica e l'eventuale eccezionale serialità del contenzioso, sussistano altre ragioni ostative.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accredito derivante dal riconoscimento di un beneficio formativo non è assimilabile a una voce retributiva se il titolo giudiziale e la disciplina applicabile non gli attribuiscono tale natura; l'esecuzione deve pertanto limitarsi all'importo riconosciuto, esclusi ulteriori accessori non dovuti.
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