Cassazione Civile, Ordinanza n. 03071/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica catastale di sei aerogeneratori di proprietà della società contribuente: l'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di classamento aumentando le rendite proposte con DOCFA, includendo nel valore fondiario anche la componente torre dell'aerogeneratore. Il giudizio di primo grado era stato favorevole alla contribuente, ma in appello la decisione era stata riformata solo in parte. In cassazione la società ha proposto tre motivi principali: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la Corte tributaria avesse dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per asserita novità della questione senza adeguata motivazione; 2) violazione della disciplina sull'onere della prova nel processo tributario, lamentando che fosse stato posto a carico della contribuente dimostrare l'erroneità del valore fondiario e che l'Ufficio non avesse provato la correttezza della rendita rettificata; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte non avesse considerato che per altre piazzole dello stesso parco eolico erano stati confermati valori inferiori e che la documentazione prodotta avrebbe dimostrato la correttezza del valore dichiarato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure: il primo motivo per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti e del ricorso introduttivo; il secondo perché la norma sull'onere probatorio invocata non era applicabile ratione temporis al giudizio, essendo stato introdotto prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, e comunque perché la censura non coglieva la ratio decidendi fondata sulla novità della contestazione; il terzo perché, in presenza di doppia conforme, non erano stati indicati i necessari profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato che i motivi dedotti erano inammissibili: per il primo, mancava l'autosufficienza perché non erano trascritte le difese di primo grado né prodotto il relativo ricorso; per il secondo, la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 era prospettata su una norma non applicabile al giudizio introdotto prima del 16 settembre 2022, e comunque la Corte territoriale aveva deciso sulla base della novità della contestazione sulla prova del suolo; per il terzo, operando la preclusione della doppia conforme, non erano stati dedotti i necessari elementi di difformità tra le due decisioni di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, anche in caso di errores in procedendo, per consentire il controllo della Corte sulla correttezza dell'iter processuale.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che l'errore nella valutazione delle prove non coincide con violazione di legge, ma può eventualmente integrare omesso esame nei limiti consentiti.
è richiamato dalla sentenza d'appello per affermare l'inammissibilità di una questione nuova in appello nel processo tributario.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
la norma, introdotta dalla L. n. 130/2022, è ritenuta non applicabile ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022; la Corte precisa inoltre che la sua violazione rileva quando l'onere della prova sia attribuito alla parte non onerata, non quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove.
art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130
viene richiamato quale disposizione di introduzione del nuovo art. 7, comma 5-bis, nel processo tributario.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicati i profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio processuale o motivazionale deve essere dedotto con piena specificità: è necessario riportare o produrre gli atti e i documenti sui quali la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura sulla motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e la concatenazione logica che sorreggono la decisione, rendendo possibile il controllo di legittimità.
- La violazione delle regole sull'onere della prova nel processo tributario è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta le prove e ritiene assolto o non assolto l'onere, la doglianza attiene al merito e non alla violazione di legge.
- Le disposizioni processuali/sostanziali introdotte dalla L. n. 130/2022 nel processo tributario non si applicano retroattivamente ai giudizi instaurati prima della data di entrata in vigore della riforma.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specifici profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
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