Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40040/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una riorganizzazione societaria articolata in più atti: costituzione di una società veicolo, aumento di capitale interamente sottoscritto mediante conferimento di un ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione detenuta nella società conferitaria. L’Agenzia delle entrate ha notificato avvisi di liquidazione riqualificando l’operazione come cessione di azienda e recuperando la maggiore imposta di registro e ipotecaria, oltre a quella fissa già corrisposta. Le società hanno contestato la riqualificazione sostenendo che, ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio non potesse valorizzare elementi extratestuali né il collegamento negoziale tra più atti, e che l’operazione non fosse abusiva perché sorretta da valide ragioni economiche. I motivi di ricorso per cassazione deducevano: violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 per avere la sentenza di merito applicato la norma in chiave anti-elusiva e considerando il collegamento negoziale; violazione dell’art. 2729 c.c. per avere ritenuto la causa reale dell’operazione sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti; ulteriore violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 per non avere esaminato le ragioni economiche; omesso esame di un fatto decisivo, ossia le valide ragioni economiche dell’operazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo delle società contribuenti e annullando gli avvisi di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione"; "prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati"; "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione e dei suoi effetti giuridici, senza attribuire rilievo a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo le specifiche ipotesi previste dal testo unico. La norma ha natura di regola interpretativa dell’atto, non di clausola antielusiva in senso stretto.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle società: violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare l’uso di presunzioni prive, secondo le ricorrenti, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla legittimità dell’art. 20, ma la Corte ribadisce che la tassazione di registro come imposta d’atto è costituzionalmente compatibile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla parità di trattamento fiscale tra un singolo atto e una pluralità di atti collegati; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione.

  • art. 10-bis l. n. 212/2000

    La disciplina antielusiva generale resta lo strumento per contrastare eventuali operazioni abusive; l’art. 20 non può essere usato per surrogare tale disciplina.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in comparazione: riguarda una specifica disciplina antielusiva, distinta dall’art. 20 del TUR.

  • art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986

    Consente il richiamo alla disciplina antielusiva generale di cui all’art. 10-bis l. n. 212/2000, preservando il sindacato sull’abuso del diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito annullando gli avvisi impugnati.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l’atto in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici desumibili dal testo dell’atto stesso, senza valorizzare elementi extratestuali o il collegamento con altri atti, salvo espressa previsione normativa.
  • La regola dell’art. 20 ha funzione interpretativa dell’atto registrato e non coincide con una clausola generale antielusiva; l’eventuale contrasto di operazioni societarie con finalità fiscali indebite va valutato, se del caso, alla stregua della disciplina dell’abuso del diritto.
  • Operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria, in quanto riconducibili a schemi negoziali tipici con effetti giuridici diversi dalla cessione di azienda, non possono essere automaticamente riqualificate in cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro.
  • Ai fini della qualificazione ex art. 20, non è necessario accertare le ragioni economiche dell’operazione una volta che gli atti siano correttamente ricondotti al loro schema giuridico tipico; il tema delle valide ragioni extrafiscali rileva semmai sul diverso piano dell’abuso del diritto.
  • L’abuso del diritto richiede la prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un disegno elusivo e dell’uso distorto degli strumenti giuridici; il contribuente può contrastarlo allegando ragioni economiche non marginali, ma tale verifica è distinta dalla qualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.