Cassazione Civile, Ordinanza n. 40040/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una riorganizzazione societaria articolata in più atti: costituzione di una società veicolo, aumento di capitale interamente sottoscritto mediante conferimento di un ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione detenuta nella società conferitaria. L’Agenzia delle entrate ha notificato avvisi di liquidazione riqualificando l’operazione come cessione di azienda e recuperando la maggiore imposta di registro e ipotecaria, oltre a quella fissa già corrisposta. Le società hanno contestato la riqualificazione sostenendo che, ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio non potesse valorizzare elementi extratestuali né il collegamento negoziale tra più atti, e che l’operazione non fosse abusiva perché sorretta da valide ragioni economiche. I motivi di ricorso per cassazione deducevano: violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 per avere la sentenza di merito applicato la norma in chiave anti-elusiva e considerando il collegamento negoziale; violazione dell’art. 2729 c.c. per avere ritenuto la causa reale dell’operazione sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti; ulteriore violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 per non avere esaminato le ragioni economiche; omesso esame di un fatto decisivo, ossia le valide ragioni economiche dell’operazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo delle società contribuenti e annullando gli avvisi di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo in corso di causa.
Norme richiamate
"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione"; "prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati"; "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione e dei suoi effetti giuridici, senza attribuire rilievo a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo le specifiche ipotesi previste dal testo unico. La norma ha natura di regola interpretativa dell’atto, non di clausola antielusiva in senso stretto.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle società: violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per censurare l’uso di presunzioni prive, secondo le ricorrenti, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 53 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla legittimità dell’art. 20, ma la Corte ribadisce che la tassazione di registro come imposta d’atto è costituzionalmente compatibile.
art. 3 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla parità di trattamento fiscale tra un singolo atto e una pluralità di atti collegati; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione.
La disciplina antielusiva generale resta lo strumento per contrastare eventuali operazioni abusive; l’art. 20 non può essere usato per surrogare tale disciplina.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in comparazione: riguarda una specifica disciplina antielusiva, distinta dall’art. 20 del TUR.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Consente il richiamo alla disciplina antielusiva generale di cui all’art. 10-bis l. n. 212/2000, preservando il sindacato sull’abuso del diritto.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito annullando gli avvisi impugnati.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l’atto in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici desumibili dal testo dell’atto stesso, senza valorizzare elementi extratestuali o il collegamento con altri atti, salvo espressa previsione normativa.
- La regola dell’art. 20 ha funzione interpretativa dell’atto registrato e non coincide con una clausola generale antielusiva; l’eventuale contrasto di operazioni societarie con finalità fiscali indebite va valutato, se del caso, alla stregua della disciplina dell’abuso del diritto.
- Operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria, in quanto riconducibili a schemi negoziali tipici con effetti giuridici diversi dalla cessione di azienda, non possono essere automaticamente riqualificate in cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro.
- Ai fini della qualificazione ex art. 20, non è necessario accertare le ragioni economiche dell’operazione una volta che gli atti siano correttamente ricondotti al loro schema giuridico tipico; il tema delle valide ragioni extrafiscali rileva semmai sul diverso piano dell’abuso del diritto.
- L’abuso del diritto richiede la prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un disegno elusivo e dell’uso distorto degli strumenti giuridici; il contribuente può contrastarlo allegando ragioni economiche non marginali, ma tale verifica è distinta dalla qualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20.
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