Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45168/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) nullità/genericità della contestazione e del decreto di citazione perché il materiale pirotecnico è indicato solo come "categoria V" senza precisazione di sottogruppo o caratteristiche, con richiamo al recepimento della direttiva UE (d.lgs. n.123/2015); 2) violazione dell'art. 678 c.p. e mancanza di prova decisiva: assenza di specificazione della categoria/sottogruppo e della quantità (peso) del materiale, con rilievo che il materiale sequestrato riportava marchio CE e categoria F2 (materiale di libera vendita, declassificato dal decreto ministeriale n.120/1973), e mancata acquisizione della relazione degli artificieri perché il materiale era stato distrutto senza che la difesa potesse svolgere consulenza tecnica; 3) errata applicazione e motivazione circa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e mancata considerazione delle previsioni dell'art. 38 TULPS e delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; ha però confermato la misura di confisca sul "corpo del reato" già disposta in sede di merito. Nel motivo della decisione si rileva che le sentenze di primo e secondo grado non hanno adeguatamente specificato il sottogruppo e il peso del materiale sequestrato (elementi decisivi per stabilire se il prodotto rientri nelle eccezioni previste dal regolamento e quindi non richieda licenza/denuncia). Considerata la data del fatto (31/12/2016), la pena edittale e le interruzioni/sospensioni dei termini processuali, la prescrizione del reato si è verificata successivamente alla sentenza di appello e prima della decisione di Cassazione, imponendo l'annullamento per estinzione del reato; ogni valutazione sulla causa di non punibilità ex art.131-bis è quindi assorbita. Rimane ferma la confisca obbligatoria del materiale.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione e il trasporto di materiale esplodente senza le necessarie cautele e licenze; la sua applicazione richiede prova della specifica natura del materiale e delle condizioni che integrano la contravvenzione.

  • R.D. 19 settembre 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 47

    Prevede l'obbligo di licenza per determinate attività con materiale esplodente; la decisione richiama la necessità di verificare se la licenza fosse effettivamente necessaria per il materiale sequestrato.

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97

    "possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata"

    Regolamento che individua eccezioni alla licenza/denuncia per specifici sottogruppi della categoria V (5) ); la corte ha ritenuto che l'assenza di specificazione sul sottogruppo e sul peso impedisca di escludere l'applicabilità di queste eccezioni.

  • Decreto Legislativo n. 123/2015 (recepimento Direttiva 2013/29/UE)

    Aggiornamento del sistema di classificazione del materiale pirotecnico; rilevato dal ricorrente per sostenere la genericità della contestazione se non adeguatamente specificata alla luce della nuova classificazione.

  • decreto ministeriale del 1973 (n. 120) richiamato dalla difesa

    Riferimento difensivo per sostenere il declassamento di alcuni fuochi d'artificio a prodotti non esplodenti soggetti a disciplina meno stringente; la Corte osserva che se confermato ciò potrebbe escludere la contravvenzione, ma manca la prova dettagliata in motivazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la questione sia assorbita dalla pronuncia di prescrizione e quindi non decisiva nel caso concreto.

  • art. 38 TULPS

    Prevede l'obbligo di denuncia della detenzione di prodotti esplodenti salvo eccezioni per alcune categorie/sottogruppi; la sua applicazione dipende dalla corretta individuazione del sottogruppo e della quantità.

  • artt. 157 e 160 cod. pen. (prescrizione)

    Norme che disciplinano i termini di prescrizione; la Corte ha applicato tali criteri per calcolare che il reato si è estinto per prescrizione alla data della decisione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare sopravvenuta estinzione del reato d'ufficio quando non vi sono ragioni per proscioglimento; invocata per annullare la sentenza per prescrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riesame dei motivi di ricorso per cassazione; qui richiamato in relazione all'ammissibilità e ai limiti dei motivi proposti.

  • artt. 429, 179, 125, 546 lett. e) n.2 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nei motivi per lamentare inosservanza di norme e carenze di motivazione; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i primi due motivi per carenza di specificazione dei fatti.

Massime di principio

  • La contestazione relativa a materiale pirotecnico deve indicare con precisione la categoria/sottogruppo e la quantità (peso) del materiale: l'assenza di tali elementi può rendere la contestazione generica e pregiudicare la configurabilità dell'offesa prevista dall'art. 678 c.p.
  • Per alcuni sottogruppi della categoria V (gruppo D fino a 5 kg netti e gruppo E in quantità illimitata) non è richiesta licenza né obbligo di denuncia; pertanto l'accertamento del sottogruppo e del peso è decisivo per stabilire la punibilità.
  • La distruzione del materiale sequestrato senza che le parti siano messe in condizione di effettuare consulenze tecniche può pregiudicare il diritto di difesa e rendere più difficile provare l'offensività della condotta; è quindi importante preservare la prova o darne tempestiva comunicazione alle parti.
  • La prescrizione può essere dichiarata in Cassazione anche se la causa di non punibilità alternativa (es. speciale tenuità ex art.131-bis) non è stata definitivamente esaminata in sede di merito; calcoli precisi dei termini e delle sospensioni/interruzioni processuali sono determinanti.
  • La confisca del "corpo del reato" è misura autonoma e può essere mantenuta anche quando il reato si estingue per prescrizione, se dalle forme di merito risulta l'individuazione del materiale come oggetto di confisca obbligatoria.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe chiedere e documentare subito l'acquisizione di perizie/artificieri e opporsi alla distruzione del materiale fino a che non sia possibile svolgere adeguata consulenza tecnica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.