Cassazione Penale, Sentenza n. 45079/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riformato il primo grado e assolto Fortino per i fatti di cui all'art. 595, commi 2 e 3 c.p., ritenendo applicabile la scriminante del diritto di critica ai messaggi pubblicati sul sito "L'opinione di Adele Fortino". Nei post l'imputata aveva accusato i ricorrenti di voler sfruttare la vicenda del presunto ritrovamento dei resti di Antonello da Messina per ottenere finanziamenti pubblici e aveva evocato la cooperativa "Trapper", collegandola al Principato. I ricorrenti contestavano la veridicità delle affermazioni (in particolare che la cooperativa non fosse riconducibile a loro e che fossero intervenuti solo come volontari) e deducevano che mancassero i presupposti per la scriminante (specialmente il requisito della verità dei fatti). In cassazione hanno dedotto vizi di motivazione e travisamento della prova, nonché l'errata applicazione dell'art. 51 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia il motivo principale sia i motivi aggiunti, confermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente la sussistenza della scriminante del diritto di critica. In particolare la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza, nel "nucleo essenziale" dei fatti narrati, dell'interesse dei ricorrenti a reperire fondi pubblici per un'operazione che la comunità scientifica riteneva in gran parte un inutile impiego di denaro pubblico, circostanza dedotta da elementi quali la convocazione alla Commissione cultura e le dichiarazioni in dibattimento. La Cassazione ha condiviso altresì che il linguaggio, sebbene pungente, rispettasse il requisito della continenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma qualificante il fatto contestato (offesa alla reputazione con mezzo di pubblicità); la Corte ha valutato l'ipotesi alla luce dell'esimente del diritto di critica
art. 51 cod. pen. (scriminante: esercizio del diritto di cronaca o critica)
Applicata dalla Corte d'appello e ritenuta sussistente perché erano presenti interesse sociale alla conoscenza, continenza del linguaggio e verità del fatto nel suo nucleo essenziale (anche nella forma di verità putativa ove l'autrice avesse adeguatamente verificato i fatti)
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma processuale invocata dai ricorrenti per censurare motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti nell'impugnazione (riferimento processuale): non ha prodotto rilievi idonei a scalfire la motivazione della Corte d'appello
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione, atteso il corretto svolgimento del giudizio e la motivazione logica
art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (motivi nuovi)
Consente l'aggiunta di motivi nuovi in cassazione; i motivi aggiunti sono stati comunque ritenuti infondati
artt. 605 e 530 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nei motivi aggiunti (riguardanti rispettivamente effetti di nullità e valutazioni probatorie/impugnazioni): la loro invocazione non ha mutato l'esito perché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello
Massime di principio
- La scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede generalmente tre requisiti: interesse sociale alla conoscenza, continenza del linguaggio e verità del fatto; la mancanza assoluta di verità può essere superata se l'autore ha compiuto adeguate verifiche (verità putativa).
- Per la verità del fatto non è necessario che ogni particolare sia dimostrato: è sufficiente che il "nucleo essenziale" dei fatti non sia strumentalmente travisato o manipolato.
- L'uso di espressioni pungenti o dure è compatibile con la scriminante se proporzionato alla materia trattata e non manifestamente sproporzionato rispetto al contenuto essenziale della critica.
- In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla motivazione della Corte territoriale richiede di dimostrare vizi logici, contraddizioni o travisamento di prova; semplici contestazioni della valutazione probatoria sono in genere insufficienti.
- Quando si contestano affermazioni che attribuiscono intenti speculativi a terzi, è rilevante dimostrare l'assenza di fondamento e la consapevolezza dell'autore dell'inesattezza; però, se esistono elementi pubblici e verificabili che giustificano il sospetto, la critica può essere tutelata.
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