Cassazione Penale, Sentenza n. 45078/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la remissione tacita di querela richiede l'effettivo avvertimento del querelante; poiché il verbale contenente l'avvertimento non era stato notificato alla persona offesa, questa non poteva ritenersi avvertita. La sentenza impugnata è annullata con rinvio al Giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del Giudice di pace di Avellino che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sellitto Donato per remissione tacita di querela. Il motivo unico dedotto dal ricorrente era la mancata notifica alla persona offesa (Sarno Rosanna) del verbale dell'udienza del 3/11/2020 contenente l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come tacita remissione di querela; le notifiche risultavano non riuscite per irreperibilità.
Norme richiamate
Norma del reato contestato nell'ambito del procedimento; il provvedimento impugnato riguarda la prosecuzione o meno dell'azione penale relativa a tale fattispecie in presenza di remissione di querela.
Consente al Pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione su richiesta della persona offesa; qui è la base procedurale del ricorso presentato dal Pubblico ministero su sollecitazione della persona offesa.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)
Principio richiamato secondo cui integra remissione tacita la mancata comparizione del querelante all'udienza dopo espresso avvertimento del giudice; la sentenza applica questo orientamento precisando che l'avvertimento deve essere effettivamente portato a conoscenza del querelante tramite notifica.
Massime di principio
- La remissione tacita di querela sussiste solo se il querelante è stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice e tale avvertimento è stato effettivamente portato a conoscenza del querelante mediante notifica valida.
- Se la notifica del verbale contenente l'avvertimento non riesce (es. per irreperibilità), non può ritenersi avvenuto l'avvertimento e quindi non opera la remissione tacita; la decisione di estinzione fondata su tale presunta remissione è annullabile.
- La persona offesa può chiedere al Pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione ex art. 572 c.p.p.; il PM può così impugnare decisioni che dichiarano la remissione tacita quando il requisito dell'avvertimento non è soddisfatto.
- Per il giudice di merito è essenziale documentare gli esiti delle notifiche e, in caso di irreperibilità, valutare alternative procedurali o disporre il rinvio prima di dichiarare la remissione tacita.
- Per le parti: chi intende evitare la remissione tacita deve curare la ricezione del verbale o farsi rappresentare, mentre chi sostiene la remissione deve conservare prove dell'avvenuta notifica dell'avvertimento.
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