Cassazione Penale, Sentenza n. 45080/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con due motivi principali: (1) errore di diritto nella qualificazione del fatto agli artt. 624 e 626 c.p., sostenendo che l'azione consisterebbe in un danneggiamento (art. 635 c.p.) e non in furto, perché non vi sarebbe stata una restituzione volontaria e il bene sarebbe stato deteriorato; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, poiché la Corte territoriale avrebbe assunto senza prova certa che l'imputato si fosse messo alla guida dell'auto approfittando del momentaneo allontanamento del proprietario e avrebbe motivato per relationem richiamando il primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la tesi del ricorrente manifestamente infondata: anche se l'intento fosse stato quello di arrecare danno, ciò si sarebbe comunque realizzato mediante un preventivo impossessamento illegittimo dell'automezzo, integrando la fattispecie di furto; la ricostruzione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata e non viziata. Sul secondo motivo il ricorso è stato ritenuto generico perché non indicava quale prova sarebbe stata travisata; la motivazione della Corte territoriale è stata considerata autonoma ed esauriente. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il comportamento di impossessamento e uso illecito del veicolo integri il reato di furto, anche se il bene è poi stato danneggiato; il danno non esclude la fattispecie di furto quando sia anteriore o strumentale all'impossessamento.
art. 626 cod. pen., comma 1, n. 1
Utilizzata dalla Corte di appello per la qualificazione del reato; la Corte di cassazione ha confermato la riqualificazione operata in giudizio di merito, ritenendo corretta l'applicazione delle norme richiamate.
Richiamato dal ricorrente quale fattispecie alternativa (danneggiamento). La Corte ha escluso questa qualificazione ritenendo che il danno non sia incompatibile con la sussistenza del furto quando il danneggiamento segua o sia strumentale all'impossessamento.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'impossessamento illecito di un bene, anche se seguito da suo danneggiamento, può integrare il reato di furto: il fine o il danno non escludono automaticamente la sussistenza del furto quando l'appropriazione sia stato l'atto iniziale.
- La Cassazione, in sede di legittimità, è limitata a verificare la presenza di un apparato motivazionale logico e non a ritrattare la valutazione della prova fatta dal giudice di merito; il sindacato è possibile solo per vizi manifesti della motivazione.
- Le censure generiche e non specificamente riferite a quali atti o prove sarebbero travisati sono inammissibili.
- La Corte d'appello può riqualificare il fatto in diverso reato rispetto al primo grado se fornisce motivazione autonoma e adeguata.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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