Cassazione Penale, Sentenza n. 45082/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale riguardante la societa' "Emmerre Alimentari s.r.l.". Tre motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 127 e 130 c.p.p.) per la correzione "de plano" del dispositivo che aveva omesso la condanna alle spese processuali; si sostiene che tale omissione non sarebbe un mero errore materiale ma una nullita'. (2) vizi di motivazione e errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. pen. (bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti). (3) illegittimita' delle pene accessorie comminate ex art. 216, ultimo comma, legge fall., in relazione all'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata fissazione della camera di consiglio, non essendo stato dedotto un concreto interesse a parteciparvi, e ha affermato che l'omissione della pronuncia sulle spese processuali e' emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 127 e 130 c.p.p.). Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile per genericita' e confusione, non indicando i profili che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti come prevalenti. Il terzo e' stato ritenuto manifestamente infondato: le pene accessorie sono state determinate in sei anni, in coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Prevede la correzione degli errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che l'omissione della pronuncia sulle spese sia emendabile con questo rimedio.
Consente la correzione di errori materiali anche mediante ordinanza; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale procedura salvo che il ricorrente dimostri un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio.
Regola il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Cassazione richiede motivazioni chiare e specifiche sui motivi per cui le attenuanti dovrebbero prevalere, pena l'inammissibilita' del rilievo in sede di legittimita'.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Dispone le pene accessorie per reati fallimentari; la Corte di merito ha fissato la durata in sei anni in coerenza con l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 05/12/2018
Ha inciso sul regime delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare; la Cassazione ha applicato tale pronuncia stabilendo che la durata delle pene accessorie fosse coerente con quanto indicato dalla Corte costituzionale (sei anni).
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omissione della pronuncia sulle spese processuali nella sentenza di condanna e' generalmente considerata un errore materiale emendabile con la procedura di correzione (art. 127 e 130 c.p.p.); non costituisce automaticamente nullita'.
- La correzione "de plano" dell'errore materiale e' lecita salvo che il ricorrente provi un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti direttamente incidenti: chi impugna deve specificare tale interesse e i fatti rilevanti.
- I motivi di cassazione che contestano il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti devono essere esposti con precisione e con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto; censure generiche o confuse sono dichiarate inammissibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste dalla normativa fallimentare devono essere determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Corte e, se correttamente fissate (es. sei anni), la censura sulla loro illegittimita' non puo' trovare accoglimento.
- La declaratoria di inammissibilita' in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); chi valuta il ricorso deve tenerne conto.
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