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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45077/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata, in veste di titolare della delegazione ACI di Edolo, per il reato di falso in atto pubblico (artt. 81 e 479 c.p.), in quanto avrebbe attestato falsamente l'identificazione dei venditori e autenticato firme sui certificati di proprietà di due autovetture. In appello la Corte aveva applicato — ai fini del calcolo della prescrizione — l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. (natura fidefacente dell'atto), aumentando così il massimo edittale e ritenendo il reato non prescritto. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: (i) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.) e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, perché l'aggravante non era stata contestata nell'imputazione; (ii) errata applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p. in tema di calcolo della prescrizione, sostenendo che, non potendosi applicare l'aggravante non contestata, il termine di prescrizione doveva essere calcolato sul massimo edittale della fattispecie base (6 anni), con conseguente estinzione del reato prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse possibile applicare l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. perché l'imputazione non riportava la natura fidefacente dell'atto né in termini diretti né attraverso formule equivalenti, né indicava espressamente il secondo comma dell'art. 479 c.p. Perciò il termine di prescrizione doveva essere calcolato sul massimo edittale della fattispecie base (6 anni), con termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi, per cui il reato è risultato estinto per prescrizione il 29 gennaio 2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato risultava prescritto ancor prima della pronuncia della sentenza di appello (26/05/2021).

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Delimita il reato di falso in atto pubblico; la Corte ha distinto tra la fattispecie base e la fattispecie aggravata richiamabile dal secondo comma

  • art. 476, comma 2, c.p.

    Prevede l'aggravante quando l'atto è di natura fidefacente; la Corte di Cassazione ha stabilito che tale aggravante non può essere ritenuta se non è stata espressamente contestata nell'imputazione (manchi la indicazione della natura fidefacente)

  • artt. 81 e 479 c.p.

    Art. 81 (concorso di persone) richiamato in relazione alla responsabilità; art. 479 disciplina il falso in atto pubblico, con la distinzione tra fattispecie base e aggravata

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Regola il criterio di computo della prescrizione in presenza di più pene edittali; la Corte ha ritenuto necessario applicare il parametro edittale corrispondente alla fattispecie effettivamente contestata

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Norme sul procedimento in Cassazione e sulle regole di motivazione; la censura ha riguardato la violazione del principio di correlazione fra capo di imputazione e sentenza

  • Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge, Rv. 275436)

    <<In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma>>

    La sentenza di legittimità ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante per natura fidefacente non può essere introdotta in sentenza se non è stata adeguatamente contestata nell'imputazione

Massime di principio

  • L'aggravante prevista per gli atti di natura fidefacente (art. 476, comma 2, c.p.) non può essere applicata in sentenza se tale circostanza non è stata chiara e specifica nell'imputazione; ciò incide anche sul calcolo della prescrizione
  • Il termine di prescrizione va calcolato in base al massimo edittale dell'ipotesi penalmente contestata: non è ammissibile aumentare il parametro edittale per fini di computo della prescrizione con fattispecie non contestate
  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza impedisce al giudice di aggravare, neppure ai fini del calcolo della prescrizione, l'inquadramento giuridico rispetto a quanto contestato in capo all'imputato
  • Se il reato risulta estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato
  • Per la difesa conviene sempre contestare e verificare i profili di imputazione relativi ad aggravanti formali (es. natura fidefacente), poiché la loro mancata enunciazione può determinare la prescrizione
  • Per il pubblico ministero è essenziale indicare espressamente nel capo di imputazione tutte le circostanze aggravanti su cui si intende fondare la richiesta di pena o il computo della prescrizione

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