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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45081/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano (10/11/2021) che aveva riformato, sul solo trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado che aveva condannato Ballerini per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduce due motivi: (1) travisamento della prova in relazione alla corrispondenza tra i curatori fallimentari (Caspani e Nespoli) e alla possibile perdita della documentazione contabile nella fase di trasferimento delle quote a Stievano; sostiene inoltre che l'atto notarile di cessione dimostrerebbe che Stievano aveva preso visione dell'ultimo bilancio; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali (richiamo agli artt. 533 e 192 c.p.p.), contestando la valutazione delle dichiarazioni di testimoni (Talon, Di Benedetto, Stievano, Picchio), la qualificazione di Ballerini come amministratore di fatto, la credibilità soggettiva di Stievano (concorrente nel reato) e la presunta mancanza di riscontri estrinseci; deduce anche elementi a discarico quali procura institoria a favore della moglie e dichiarazioni di Picchio Adriano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo del travisamento: dalla corrispondenza emergono al massimo richieste di consegna della documentazione ma non la prova che la documentazione sia stata smarrita; l'atto di cessione è considerato elemento generico e non decisivo. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, di fatto, chiedeva una rivalutazione del merito delle valutazioni probatorie operate dalla Corte di appello, senza dedurre un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per ricordare i limiti del sindacato in sede di legittimità: il ricorso per cassazione può censurare la motivazione solo per la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, o per travisamento della prova debitamente dimostrato; non è ammessa una generale rivalutazione del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulle valutazioni probatorie; dal testo della sentenza non emerge una discussione sostanziale della norma, e la Corte di Cassazione non ha ritenuto che le doglianze evidenziassero una violazione riconducibile a tale disposizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Evocato dal ricorrente con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni (in particolare dello Stievano); la Corte ha ritenuto che non siano stati prospettati elementi tali da configurare violazione della norma o travisamento della prova, e quindi ha dichiarato il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito o della persuasività delle prove: le doglianze devono mirare a vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) o a un travisamento della prova dimostrato.
  • Per sostenere il travisamento della prova è necessario dimostrare la verità dell'elemento fattuale che si dice sia stato travisato; mere suggestioni o elementi generici non sono sufficienti.
  • La contestazione della credibilità dei testi richiede, in sede di legittimità, la evidenziazione di fatti o profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di prove decisive: non basta proporre una diversa lettura o chiedere una diversa comparazione degli indizi.
  • Documenti vaghi o privi di decisività (es. riferimenti generici in un atto notarile) non bastano a ribaltare valutazioni di merito; occorrono riscontri concreti ed elementi decisivi.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso l'addebito delle spese e può essere accompagnata da sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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