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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione contestavano, in modo differente: per Luca De Giorgio, vizio di motivazione sostanzialmente per contraddittorietà e travisamento probatorio relativamente alla condanna per favoreggiamento personale per avere messo a disposizione l'officina e partecipato alla bonifica dell'autovettura (nonostante fosse stato assolto dall'installazione del doppiofondo); lamentava inoltre che la sentenza non avesse provato la sua qualità di "gestore" dell'officina e che si fosse fatto affidamento su conversazioni non pertinenti. Per Maria Loreta Molluso erano tre i motivi: (1) errata qualificazione delle sue condotte come concorso (art. 110 c.p.) anziché connivenza non punibile, sostendo che la sua presenza in auto fosse passiva e priva di efficacia eziologica; (2) mancata concessione dell'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.); (3) eccessività e mancata motivazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione e disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati separatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi di De Giorgio generici e inammissibili perché riformulavano doglianze di merito già esaminate dal giudice di merito e non si confrontavano con la motivazione della "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello). Quanto a Molluso, i tre motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e per essere, di fatto, censure di merito non proponibili in Cassazione: la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la donna aveva fornito un contributo apprezzabile (controllo percorsi, mediazione telefonica, maneggio di droga e denaro) e non si era limitata a mera connivenza. Sul tema degli aumenti per continuazione la Corte ha ritenuto infondati i rilievi e ha ricordato i criteri di motivazione richiesti. Conseguentemente sono confermate in pratica le statuizioni di merito; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    richiesta di un comportamento esteriore idoneo a dare un contributo apprezzabile all'altrui proposito criminoso per configurare il concorso nel reato; la Corte ha applicato questo principio per escludere la mera connivenza non punibile

  • codice penale, art. 81, secondo comma

    norma sulla continuazione dei reati; la Corte richiede che il giudice motivi distintamente gli aumenti per i reati satellite, in rapporto proporzionale alle pene

  • codice penale, art. 378, primo comma

    delitto di favoreggiamento personale: interpretato come comprensivo della messa a disposizione di appoggi logistici e manodopera per eludere indagini (es. riparazione/bonifica dell'auto)

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    riqualificazione in fattispecie meno grave relativa a reati connessi agli stupefacenti; la Corte ha confermato la riqualificazione operata in appello

  • codice penale, art. 114

    attenuante per minima partecipazione: la Corte ricorda che va riconosciuta solo quando il contributo sia del tutto marginale e trascurabile nell'economia del reato; nel caso non è stata ritenuta applicabile

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i ricorsi affetti da genericità/aspecificità e per aver proposto argomenti non consentiti in questa sede (censure di merito)

  • codice di procedura penale, art. 616

    norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma versata alla Cassa delle ammende

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8

    richiamata nella motivazione

    richiama il principio secondo cui la contraddittorietà della motivazione dev'essere riferita a atti del medesimo processo, non a decisioni esterne; la Corte lo usa per escludere la censura di disparità rispetto a sentenze di altri procedimenti

Massime di principio

  • In sede di cassazione non sono ammissibili censure generiche o la semplice richiesta di una rivalutazione del merito: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
  • La "doppia conforme" (coincidenza di decisione tra primo e secondo giudice) rafforza la stabilità della valutazione probatoria e rende più difficile l'ammissibilità di doglianze in Cassazione.
  • Per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) la messa a disposizione di locali, strumenti o manodopera finalizzati a eludere le investigazioni può integrare il reato anche se l'imputato non è l'autore del reato principale: non è necessario aver installato personalmente strumenti illegali perché rilevi l'azione di aiuto.
  • Nel diritto degli stupefacenti la distinzione tra "connivenza non punibile" e "concorso" si basa sulla presenza di un contributo consapevole e apprezzabile: la mera presenza passiva è inidonea a integrare concorso, mentre attività di mediazione, gestione logistica, custodia di droga o denaro e comunicazioni operative possono assumere rilievo concorsuale.
  • In caso di reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite in rapporto alla loro entità; tuttavia le censure su valutazioni di proporzionalità o discrezionalità del giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se non specificamente fondate.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve evitare di riproporre pedissequamente argomenti di merito già esaminati e respinti: la Corte di legittimità sanziona la genericità e l'assenza di specifico confronto con la motivazione impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando alle spese.

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