Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione contestavano, in modo differente: per Luca De Giorgio, vizio di motivazione sostanzialmente per contraddittorietà e travisamento probatorio relativamente alla condanna per favoreggiamento personale per avere messo a disposizione l'officina e partecipato alla bonifica dell'autovettura (nonostante fosse stato assolto dall'installazione del doppiofondo); lamentava inoltre che la sentenza non avesse provato la sua qualità di "gestore" dell'officina e che si fosse fatto affidamento su conversazioni non pertinenti. Per Maria Loreta Molluso erano tre i motivi: (1) errata qualificazione delle sue condotte come concorso (art. 110 c.p.) anziché connivenza non punibile, sostendo che la sua presenza in auto fosse passiva e priva di efficacia eziologica; (2) mancata concessione dell'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.); (3) eccessività e mancata motivazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione e disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati separatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi di De Giorgio generici e inammissibili perché riformulavano doglianze di merito già esaminate dal giudice di merito e non si confrontavano con la motivazione della "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello). Quanto a Molluso, i tre motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e per essere, di fatto, censure di merito non proponibili in Cassazione: la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la donna aveva fornito un contributo apprezzabile (controllo percorsi, mediazione telefonica, maneggio di droga e denaro) e non si era limitata a mera connivenza. Sul tema degli aumenti per continuazione la Corte ha ritenuto infondati i rilievi e ha ricordato i criteri di motivazione richiesti. Conseguentemente sono confermate in pratica le statuizioni di merito; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesta di un comportamento esteriore idoneo a dare un contributo apprezzabile all'altrui proposito criminoso per configurare il concorso nel reato; la Corte ha applicato questo principio per escludere la mera connivenza non punibile
codice penale, art. 81, secondo comma
norma sulla continuazione dei reati; la Corte richiede che il giudice motivi distintamente gli aumenti per i reati satellite, in rapporto proporzionale alle pene
codice penale, art. 378, primo comma
delitto di favoreggiamento personale: interpretato come comprensivo della messa a disposizione di appoggi logistici e manodopera per eludere indagini (es. riparazione/bonifica dell'auto)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
riqualificazione in fattispecie meno grave relativa a reati connessi agli stupefacenti; la Corte ha confermato la riqualificazione operata in appello
attenuante per minima partecipazione: la Corte ricorda che va riconosciuta solo quando il contributo sia del tutto marginale e trascurabile nell'economia del reato; nel caso non è stata ritenuta applicabile
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)
norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i ricorsi affetti da genericità/aspecificità e per aver proposto argomenti non consentiti in questa sede (censure di merito)
codice di procedura penale, art. 616
norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma versata alla Cassa delle ammende
legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8
richiamata nella motivazione
richiama il principio secondo cui la contraddittorietà della motivazione dev'essere riferita a atti del medesimo processo, non a decisioni esterne; la Corte lo usa per escludere la censura di disparità rispetto a sentenze di altri procedimenti
Massime di principio
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure generiche o la semplice richiesta di una rivalutazione del merito: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
- La "doppia conforme" (coincidenza di decisione tra primo e secondo giudice) rafforza la stabilità della valutazione probatoria e rende più difficile l'ammissibilità di doglianze in Cassazione.
- Per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) la messa a disposizione di locali, strumenti o manodopera finalizzati a eludere le investigazioni può integrare il reato anche se l'imputato non è l'autore del reato principale: non è necessario aver installato personalmente strumenti illegali perché rilevi l'azione di aiuto.
- Nel diritto degli stupefacenti la distinzione tra "connivenza non punibile" e "concorso" si basa sulla presenza di un contributo consapevole e apprezzabile: la mera presenza passiva è inidonea a integrare concorso, mentre attività di mediazione, gestione logistica, custodia di droga o denaro e comunicazioni operative possono assumere rilievo concorsuale.
- In caso di reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite in rapporto alla loro entità; tuttavia le censure su valutazioni di proporzionalità o discrezionalità del giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se non specificamente fondate.
- Chi propone ricorso per cassazione deve evitare di riproporre pedissequamente argomenti di merito già esaminati e respinti: la Corte di legittimità sanziona la genericità e l'assenza di specifico confronto con la motivazione impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando alle spese.
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