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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22078/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguardava, in prevalenza, la richiesta di riconoscimento della continuazione fra diverse sentenze relative a estorsioni (con aggravante ex art. 416‑bis) e, separatamente, la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.. I difensori contestavano: 1) la mancata applicazione della continuazione tra le sentenze (soprattutto tra la sentenza n. 1 e la n. 3), perché l'episodio del 3/9/2016 sarebbe stato commesso nell'ambito del medesimo vincolo associativo; 2) il difetto di motivazione e il superamento del divieto di reformatio in peius nella determinazione degli aumenti di pena da parte del giudice dell'esecuzione, atteso che la sentenza “Decima Azione” (n.1) era stata annullata in punto di trattamento sanzionatorio e il giudice del rinvio aveva già rideterminato l'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi. Ha respinto i motivi che impugnavano l'esclusione della continuazione tra le sentenze n.1/2 e la n.3: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, valorizzando la distanza temporale e la natura contingente dell'estorsione (recupero credito per conto di terzi) come fatti non programmabili "sin dall'ingresso" nel sodalizio. Ha invece accolto il motivo concernente il trattamento sanzionatorio: il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento per continuazione superiore a quello già determinato dal giudice della cognizione sul rinvio (violazione del divieto di reformatio in peius). Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio sulla determinazione degli aumenti.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'aumento della pena per il concorso di reati (continuazione). La Corte ha ritenuto che l'aumento operato dal giudice dell'esecuzione superasse quello già determinato dal giudice della cognizione sul rinvio, configurando una violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria in sede esecutiva. La Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione ha potestà discrezionale ma deve motivare adeguatamente le ragioni per accogliere o rigettare la continuazione.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso (e relativa aggravante). La Corte ha ribadito il principio secondo cui non sempre i reati 'fine' rientrano nella continuazione con il reato associativo: è necessario che i reati fine siano stati programmati o prevedibili al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio.

  • art. 629 cod. pen.

    Fattispecie di estorsione; i fatti richiesti nelle varie sentenze sono stati qualificati come estorsioni, alcune aggravate dall'art. 416‑bis.

  • art. 442 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Norma citata nella descrizione della riduzione della pena disposta dal giudice di merito in uno dei procedimenti (riferimento al trattamento sanzionatorio originario).

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa a reati (menzionata nella sentenza n.3 insieme all'art. 629); considerata nella valutazione complessiva dei fatti ma non determinante ai fini della continuazione ritenuta esclusa.

  • divieto di reformatio in peius (principio di diritto)

    Principio per cui non è consentito peggiorare la posizione del condannato rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione (anche in sede di rinvio). La Corte ha annullato la determinazione degli aumenti perché l'intervento del giudice dell'esecuzione ha comportato un aumento maggiore rispetto a quanto già deciso dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Per valutare la continuazione fra una associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis) e singoli reati 'fine' occorre verificare se i reati fine erano programmati o prevedibili al momento in cui il soggetto ha aderito al sodalizio: fatti contingenti o dettati da esigenze esterne (es. recupero crediti per terzi) possono escludere la continuazione.
  • La mera coincidenza territoriale o la partecipazione con gli stessi coimputati non è, di per sé, sufficiente a qualificare automaticamente la continuazione; devono valutarsi la prevedibilità, la finalità e la programmabilità degli episodi al momento dell'ingresso nel gruppo.
  • Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità ma deve motivare puntualmente le ragioni di accoglimento o rigetto della continuazione; la motivazione territoriale, temporale e fattuale deve essere documentata e congrua.
  • Se una sentenza di cognizione è stata annullata solo in punto di trattamento sanzionatorio e il giudice del rinvio ha rideterminato gli aumenti per continuazione, tale determinazione vincola il giudice dell'esecuzione: non è consentito aumentare ulteriormente la pena (divieto di reformatio in peius).
  • In casi di contestazione di ampi intervalli temporali tra reati, la difesa può e deve produrre elementi (es. movimenti carcerari, periodi di detenzione) che giustifichino la ricomprensione degli episodi nella stessa continuità criminosa; il giudice deve valutare tali elementi se tempestivamente prodotti.
  • Quando i reati sono commessi in concorso con gli stessi soggetti e nell'ambito di un sodalizio, è utile distinguere fra fatti funzionali all'operatività dell'associazione e fatti eccezionali o collegati a terzi: solo i primi sono più facilmente ricomprensibili nella continuazione.

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