Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti (art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada) commessa il 6 luglio 2019, con tre censure principali: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nella pendenza dell'appello, invocando l'applicazione favorevole della disciplina ante modifica dell'art. 159 c.p. e la presunta incostituzionalità del "diritto vivente" che applica la sospensione introdotta dalla legge 103/2017; 2) inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tossicologici su campioni salivari per omessa applicazione della procedura prevista per gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.) e per carenze nella catena di custodia, con conseguente lesione del diritto di difesa; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova nell'accertamento dell'alterazione psico-fisica da stupefacenti, in quanto non sarebbe stata adeguatamente considerata l'assunzione anche di alcol e la relativa incidenza sui sintomi riscontrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge 103/2017 per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era maturato. Sul secondo motivo ha escluso l'inutilizzabilità degli esiti tossicologici: i prelievi salivari eseguiti ai sensi dell'art. 187 cod. strada sono accertamenti urgenti sulle persone (art. 354 c.p.p.) e non accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p.; la prova è stata ritenuta ammissibile in mancanza di concreta dimostrazione di confusione, alterazione o inquinamento dei campioni. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mira a rinnovare la valutazione di fatto del giudice di merito; la motivazione dei giudici di merito è stata considerata coerente e non manifestamente illogica nell'attribuire i sintomi all'assunzione di stupefacenti (anche tenendo conto dell'esame medico specifico e dell'esito degli accertamenti alcolimetrici, che risultavano inferiori alle soglie previste dall'art. 186 cod. strada). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 187 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), commi 1 e 1-quater
art. 187, commi 1 e 1-quater
La fattispecie applicata è quella anteriore alla modifica della legge 177/2024 (ratio temporis applicabile), relativa alla guida con alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti; gli accertamenti sanitari/disposizioni per i prelievi salivari si eseguono in attuazione di questo articolo
art. 159 cod. pen. (prescrizione)
disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017
La sospensione prevista dall'art. 159, nel testo introdotto dalla legge 103/2017, si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; conseguentemente, per reati in tale periodo il corso della prescrizione è sospeso e il termine non risulta maturato
legge 23 giugno 2017, n. 103
modifiche all'art. 159 c.p. (sospensione prescrizione)
Ha introdotto la disciplina di sospensione della prescrizione che è stata ritenuta applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, senza effetti retroattivi abrogativi
legge 25 novembre 2024, n. 177
ha previsto quale illecito penale la "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" sostituendo la precedente formulazione
Riforma in peius dell'art. 187 cod. strada entrata in vigore dopo il fatto; non trova applicazione ratione temporis al caso concreto, sicché si applica la disciplina più favorevole al reo
art. 360 cod. proc. pen.
accertamenti tecnici irripetibili
La Corte ha ritenuto che i prelievi salivari eseguiti ai sensi dell'art. 187 cod. strada non costituiscono accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., quando si tratta di accertamenti urgenti sulle persone
art. 354 cod. proc. pen.
accertamenti urgenti sulle persone
Gli accertamenti tossicologici eseguiti immediatamente in concreto sono accertamenti urgenti sulle persone riconducibili all'art. 354 c.p.p.; tali esami sono ammissibili e diversamente disciplinati rispetto agli accertamenti irripetibili
art. 544 cod. proc. pen.
termine per il deposito della motivazione della sentenza
Richiamato in ricorso come elemento per sostenere la sospensione del corso della prescrizione; la Corte non ha ritenuto che ostasse all'applicazione della disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 nel testo 2017
art. 186 cod. strada
riferimento alle soglie alcoliche
Gli esiti alcolimetrici, inferiori alle soglie previste dall'art. 186, non escludono l'alterazione dovuta agli stupefacenti; i giudici di merito hanno correttamente valutato congiuntamente gli esiti e i sintomi clinici
artt. 3, 24, 25, 27, 111 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati dal ricorrente per profili di lesione dei diritti fondamentali (parità, difesa, legalità, ragionevole durata del processo, divieto di pena oltre la legge); la Corte ha ritenuto che tali eccezioni non fossero fondate ne' specificamente dimostrate rispetto all'ammissione delle prove o all'applicazione delle norme processuali
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017; non si può presumere la prescrizione automatica in appello senza verificare l'applicabilità di tale sospensione
- I prelievi biologici urgenti eseguiti ai sensi dell'art. 187 cod. strada sono accertamenti urgenti sulle persone (art. 354 c.p.p.) e non rientrano automaticamente nella fattispecie degli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.); la loro utilizzabilità in giudizio è presunta salvo specifica e concreta allegazione di alterazione, inquinamento o rottura della catena di custodia
- La valutazione dell'alterazione psico-fisica è in larga misura un accertamento di fatto del giudice di merito: la Cassazione sindaca la motivazione solo se questa è illogica o manifestamente contraddittoria; prove mediche e riscontri sintomatici possono integrare e corroborare l'esito tossicologico
- Per contestare l'ammissione o il valore probatorio di esami biologici è necessario dedurre e provare specifiche irregolarità (es. contaminazione, mancata conservazione, difetti nella catena di custodia), non bastano censure generiche sulla mancata applicazione di una determinata procedura
- In presenza di modifiche legislative successive al fatto, si applica il principio del lex mitior: va scelta la disciplina più favorevole all'imputato, salvo diversa ed esplicita previsione temporale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22078/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →