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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish (quantitativi rilevanti) sostenendo, in sintesi: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla co-detenzione e sulla consapevolezza delle sostanze; mancato riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.); errata valutazione degli elementi probatori relativi alla presenza di ciascuno nell'immobile e alla proprietà/gestione dello stupefacente; censura sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Klejdo Islamaj (con condanna alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende) ritenendo i motivi generici o inammissibili perché sostanzialmente chiedevano una rivalutazione delle risultanze di merito. Ha invece accolto il ricorso di Lorenc Proshka, ritenendo che la motivazione dei giudici di merito non avesse chiarito adeguatamente e logicamente i presupposti per ritenere la stabile frequentazione dell'immobile e la co-detenzione da parte di Proshka (valore indiziario non adeguatamente spiegato, possibilità che fosse solo acquirente non adeguatamente considerata). Per Proshka la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rimangono conferiti nel dispositivo i rilievi descrittivi sul materiale sequestrato e sulle condanne pronunciate in sede di merito (pena di 4 anni e 8 mesi e multa di €23.000 ciascuno con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni), salvo l'effetto dell'annullamento nei confronti di Proshka.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (concorso di persone)

    La responsabilità in concorso è stata ritenuta in sede di merito; la Cassazione ha valutato se gli elementi indiziari fossero sufficienti a ritenere la compartecipazione degli odierni ricorrenti

  • art. 110 cod. pen. (concorso nella commissione del reato)

    Usata in combinato con l'art. 81 per definire il concorso nella detenzione ai fini di spaccio

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge sugli stupefacenti)

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, fondamento dell'accusa

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivazione sentenza impugnata)

    Base normativa invocata per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha valutato la genericità e l'assenza di specificità delle censure in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge)

    Richiamato dal ricorrente per presunta errata applicazione di norme processuali; la Corte ha rigettato le censure per aspecificità o per carattere meramente riconsiderativo

  • art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza)

    Invocato da Islamaj per ottenere il trattamento più lieve; la Corte territoriale ha ritenuto invece che gli elementi indicassero un contributo non marginale

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamato in relazione alla dosimetria; la Cassazione ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la necessità di motivazione dettagliata solo se la pena risulta molto superiore al paradigma

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)

    Applicata per condannare Islamaj alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186/2000 (richiamata in motivazione)

    Richiamo giurisprudenziale usato per escludere ragioni di esonero da colpa in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Per ritenere la co-detenzione finalizzata allo spaccio non basta la mera presenza fisica: è necessario che la motivazione indichi elementi oggettivi e convergenti (materiale per taglio/confezionamento nel locale, disponibilità di denaro non giustificata, contabilità, collegamenti con terzi trovati con droga) che rendano probabile la compartecipazione.
  • La Cassazione respinge come generiche le doglianze che chiedono una diversa valutazione del merito senza indicare quale specifico vizio di motivazione sussista: in cassazione non è consentita una semplice rivalutazione degli indizi valutati dal giudice di merito.
  • Quando l'imputato può aver avuto un ruolo alternativo (es. acquirente o semplice visitatore), i giudici di merito devono esplicitare perché hanno escluso quell'ipotesi e ritenuto la co-detenzione; altrimenti la valutazione può essere annullata per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
  • La qualificazione dell'immobile come "fabbrica di stupefacenti" richiede motivazione circostanziata (presenza continuativa di strumenti, materiali, significativo quantitativo di droga e modalità di confezionamento) e non può essere desunta in modo presuntivo rispetto a singoli elementi isolati.
  • La discrezionalità nella dosimetria resta ampia: la Corte di legittimità sindaca la congruità della motivazione ma non il mero apprezzamento del giudice di merito, salvo che la pena sia evidentemente sproporzionata o gravata da vizio motivazionale.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la valutazione della inammissibilità può basarsi sulla genericità delle censure o sull'inammissibilità dei motivi come ricostruiti dalla giurisprudenza.

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