Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish (quantitativi rilevanti) sostenendo, in sintesi: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla co-detenzione e sulla consapevolezza delle sostanze; mancato riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.); errata valutazione degli elementi probatori relativi alla presenza di ciascuno nell'immobile e alla proprietà/gestione dello stupefacente; censura sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Klejdo Islamaj (con condanna alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende) ritenendo i motivi generici o inammissibili perché sostanzialmente chiedevano una rivalutazione delle risultanze di merito. Ha invece accolto il ricorso di Lorenc Proshka, ritenendo che la motivazione dei giudici di merito non avesse chiarito adeguatamente e logicamente i presupposti per ritenere la stabile frequentazione dell'immobile e la co-detenzione da parte di Proshka (valore indiziario non adeguatamente spiegato, possibilità che fosse solo acquirente non adeguatamente considerata). Per Proshka la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rimangono conferiti nel dispositivo i rilievi descrittivi sul materiale sequestrato e sulle condanne pronunciate in sede di merito (pena di 4 anni e 8 mesi e multa di €23.000 ciascuno con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni), salvo l'effetto dell'annullamento nei confronti di Proshka.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone)
La responsabilità in concorso è stata ritenuta in sede di merito; la Cassazione ha valutato se gli elementi indiziari fossero sufficienti a ritenere la compartecipazione degli odierni ricorrenti
art. 110 cod. pen. (concorso nella commissione del reato)
Usata in combinato con l'art. 81 per definire il concorso nella detenzione ai fini di spaccio
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge sugli stupefacenti)
Norma sostanziale che incrimina la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, fondamento dell'accusa
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivazione sentenza impugnata)
Base normativa invocata per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha valutato la genericità e l'assenza di specificità delle censure in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge)
Richiamato dal ricorrente per presunta errata applicazione di norme processuali; la Corte ha rigettato le censure per aspecificità o per carattere meramente riconsiderativo
art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza)
Invocato da Islamaj per ottenere il trattamento più lieve; la Corte territoriale ha ritenuto invece che gli elementi indicassero un contributo non marginale
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato in relazione alla dosimetria; la Cassazione ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la necessità di motivazione dettagliata solo se la pena risulta molto superiore al paradigma
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)
Applicata per condannare Islamaj alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186/2000 (richiamata in motivazione)
Richiamo giurisprudenziale usato per escludere ragioni di esonero da colpa in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Per ritenere la co-detenzione finalizzata allo spaccio non basta la mera presenza fisica: è necessario che la motivazione indichi elementi oggettivi e convergenti (materiale per taglio/confezionamento nel locale, disponibilità di denaro non giustificata, contabilità, collegamenti con terzi trovati con droga) che rendano probabile la compartecipazione.
- La Cassazione respinge come generiche le doglianze che chiedono una diversa valutazione del merito senza indicare quale specifico vizio di motivazione sussista: in cassazione non è consentita una semplice rivalutazione degli indizi valutati dal giudice di merito.
- Quando l'imputato può aver avuto un ruolo alternativo (es. acquirente o semplice visitatore), i giudici di merito devono esplicitare perché hanno escluso quell'ipotesi e ritenuto la co-detenzione; altrimenti la valutazione può essere annullata per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- La qualificazione dell'immobile come "fabbrica di stupefacenti" richiede motivazione circostanziata (presenza continuativa di strumenti, materiali, significativo quantitativo di droga e modalità di confezionamento) e non può essere desunta in modo presuntivo rispetto a singoli elementi isolati.
- La discrezionalità nella dosimetria resta ampia: la Corte di legittimità sindaca la congruità della motivazione ma non il mero apprezzamento del giudice di merito, salvo che la pena sia evidentemente sproporzionata o gravata da vizio motivazionale.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la valutazione della inammissibilità può basarsi sulla genericità delle censure o sull'inammissibilità dei motivi come ricostruiti dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22078/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →