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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fondarò era accusato di porto, in luogo pubblico, di un coltello a serramanico (lunghezza 20 cm, lama 7 cm) in violazione dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale lo aveva assolto valorizzando la testimonianza di un collega secondo cui il coltello veniva usato per riparare le reti da pesca. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che la giustificazione era stata fornita solo successivamente al controllo, non era immediatamente riferita agli operanti e non era corroborata da altri elementi (non risultava documentato che l'imputato svolgesse l'attività di pescatore né che fosse andato a pesca il giorno del controllo).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha affermato che il coltello è equiparabile a arma impropria e che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 deve essere espresso nell'immediatezza del controllo ed essere suscettibile di verifica dagli operanti; dichiarazioni rese a posteriori e non corroborate non sono sufficienti a escludere il reato. Ha rilevato carenza di motivazione del giudice di merito nel basarsi unicamente sulla testimonianza resa in dibattimento e sull'assenza di spiegazioni fornite al momento del controllo. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Il porto degli oggetti specificati puo' costituire reato se avviene senza "giustificato motivo"; gli oggetti indicati sono equiparabili ad armi improprie

  • Corte Costituzionale, sent. 13 gennaio 2004, n. 5

    La nozione di "giustificato motivo" e' una clausola elastica che funziona da "valvola di sicurezza" per evitare l'intervento penale quando l'osservanza del precetto risulti concretamente inesigibile per situazioni soggettive o oggettive o per conflitto di interessi di rango uguale o superiore

  • Cass. Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022 (Mustacchio)

    Conferma che coltelli di dimensioni analoghe possono essere considerati armi improprie e il loro porto e' penalmente rilevante se privo di giustificato motivo

  • Cass. Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019 (Naimi)

    Il giustificato motivo rilevante e' quello espresso nell'immediatezza del controllo, poiche' e' riferibile all'attualita' e suscettibile di immediata verifica dagli operanti; motivazioni dedotte a posteriori non possono costituire di per se' giustificazione

  • Cass. Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019 (Brahime) e Cass. Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019 (Rhimi)

    Il giustificato motivo deve essere corrispondente a comportamenti leciti e valutato alla luce della natura dell'oggetto, delle modalita' del fatto, delle condizioni soggettive del portatore, del luogo e della funzione normale dell'oggetto

  • Cass. Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013 (Carrara) e Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 (Genepro)

    Confermano l'orientamento secondo cui lo svolgimento di una attivita' lecita non concede una licenza indefinita al porto di strumenti potenzialmente offensivi; la giustificazione deve essere strettamente connessa al tempo e al luogo dell'accertamento

Massime di principio

  • Il "giustificato motivo" per il porto di strumenti idonei ad offendere deve essere indicato nell'immediatezza del controllo e deve essere suscettibile di verifica da parte degli operanti
  • Dichiarazioni fornite a posteriori dall'imputato possono integrare elementi di prova ma, se non corroborate, hanno scarso valore e non bastano a esonerare dalla responsabilita'
  • Lo svolgimento di una attivita' lecita (es. pesca, escursionismo, raccolta funghi) puo' giustificare il porto solo se esiste un concreto nesso temporale e ambientale verificabile con l'evento accertativo
  • L'onere posto sull'imputato e' di allegazione/indicazione immediata delle ragioni del porto; non si tratta di uno spostamento dell'onere della prova ma di un obbligo di rendere verificabili le ragioni
  • In fase di controllo, gli operanti dovrebbero verbalizzare eventuali spiegazioni fornite e raccogliere elementi che possano corroborare la giustificazione (documenti, attrezzatura coerente, testimoni, abiti da lavoro, luogo e momento compatibili)
  • Per poter resistere a un'impugnazione della procura, la decisione di merito che scarta la rilevanza penale del porto deve contenere motivazione concreta e, se si basa su testimonianze tardive, deve indicare elementi probatori di supporto

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