Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto la remissione del debito di euro 41.248,00 relativo a spese di giustizia e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Il rigetto era motivato dalla mancata regolare condotta del detenuto, comprovata da numerosi illeciti disciplinari, alcuni di particolare gravità, con sanzioni quali isolamento ed esclusione dalle attività. Il difensore contestava la valutazione in quanto fondata su annotazioni e sanzioni risalenti nel tempo senza attualizzare la condotta, e lamentava l'assenza di una analisi individualizzata e di istruttoria sulle condizioni economiche e la personalità del richiedente, invocando la violazione dell'art. 6 del d.P.R. 115/2002 in combinato disposto con l'art. 30-ter, comma 8, ord. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il requisito della regolare condotta, come precisato dall'art. 30-ter, comma 8, ord. pen., richiede una valutazione sulla costanza del comportamento durante l'intero periodo di detenzione e non può essere limitata al solo periodo finale. Pertanto il Magistrato di sorveglianza ha correttamente valutato la condotta complessiva di Ventre, tenendo conto dei numerosi e, in alcuni casi, particolarmente gravi illeciti disciplinari commessi nell'arco di sette anni, sanzionati con isolamento ed esclusioni da attività comuni, circostanza incompatibile con la regolare condotta. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 6)
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma richiede, oltre alla difficoltà economica, la regolarità della condotta durante la detenzione come requisito per la remissione del debito; tale regolarità va valutata sul complesso del periodo detentivo.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 30-ter, comma 8)
La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali
La Corte interpreta il riferimento alla 'costanza' come indicazione che la valutazione della regolarità deve riguardare l'intero arco della detenzione e non essere ancorata soltanto al periodo più recente.
Cass. Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015 (Formisano)
Principio secondo cui non è richiesta la positiva partecipazione all'opera di rieducazione per ottenere la remissione; è sufficiente la regolarità della condotta inframuraria.
Cass. Sez. 1, n. 28257 del 26/3/2021 (Lucariello)
È possibile escludere la valutazione positiva della condotta anche in presenza di un solo illecito disciplinare, purché si proceda a una comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dell'illecito e la condotta complessiva del detenuto.
Massime di principio
- La remissione del debito per detenuti richiede sia la prova di disagiate condizioni economiche sia la regolarità della condotta durante la detenzione.
- La valutazione della regolarità della condotta deve considerare l'intero periodo detentivo: si richiede costanza nel comportamento, non solo buona condotta recente.
- I singoli illeciti disciplinari possono precludere la remissione se sono di particolare gravità o, anche uno solo, se valutato in relazione alla condotta complessiva del detenuto.
- Il giudice non è obbligato a valorizzare esclusivamente il periodo finale di detenzione in presenza di un lungo periodo di comportamenti disciplinarmente sanzionati.
- Per ottenere il beneficio è utile produrre documentazione che dimostri continuità di buona condotta e comprovare lo stato di difficoltà economica; in presenza di sanzioni disciplinari gravi occorre offrire elementi che contestualizzino o attenuino tali eventi.
- La difesa può chiedere un'istruttoria puntuale, ma la Corte richiede che l'istruttoria abbia ad oggetto la condotta complessiva e la sua costanza nel tempo, non solo l'ultimo periodo di detenzione.
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