Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società una cartella di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP 2002, derivante dalla liquidazione di dichiarazioni e dalla ritenuta decadenza dal condono di cui all'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, di aver effettuato i versamenti dovuti e di poter beneficiare della definizione agevolata connessa agli eventi sismici. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società. In Cassazione l'Ufficio deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis l. n. 289/2002, in combinato con l'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, per avere la CTR esteso indebitamente il beneficio anche a versamenti con scadenza anteriore agli eventi sismici; 2) omessa valutazione di un fatto decisivo, poiché la CTR non avrebbe considerato che gran parte delle somme richieste riguardava annualità precedenti a quelle coperte dalla normativa agevolativa. La contribuente eccepiva anche l'inammissibilità del secondo motivo per asserita doppia conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo, ritenendo non applicabile la preclusione da doppia conforme perché l'appello era stato depositato prima dell'entrata in vigore della disciplina richiamata. Ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso, affermando che la sospensione dei termini di versamento e di riscossione non comporta l'invalidità delle cartelle eventualmente emesse, ma solo la loro inefficacia nel periodo di sospensione; inoltre, i benefici fiscali connessi alla normativa agevolativa per eventi calamitosi non possono estendersi a somme relative ad annualità o scadenze anteriori a quelle previste dalla disciplina. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9-bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione agevolata non può essere applicata oltre i limiti oggettivi e temporali previsti dalla norma; non consente di includere versamenti o annualità estranei all'agevolazione.
art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato in combinato con l'art. 9-bis l. n. 289/2002 per contestare l'estensione del beneficio fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rileva come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Rileva come vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, per doppia conforme non opera se l'appello è stato notificato prima del termine di applicazione della norma riformulata.
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e della limitazione al sindacato di legittimità sul fatto.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante ai fini temporali dell'applicazione della disciplina sulla doppia conforme.
art. 12, comma 3, d.l. 24 settembre 2015, n. 159
La sospensione dei termini comporta il divieto di procedere alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione, ma non l'invalidità della cartella eventualmente emessa.
art. 108, par. 3, TFUE
Richiamato per qualificare come aiuto di Stato illegittimo un regime agevolativo non compatibile con il diritto UE.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Consente la compatibilità dell'aiuto solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e aiuto concesso, evitando sovracompensazioni.
art. 3 Cost.
La definizione agevolata di somme fuori dal perimetro normativo creerebbe una discriminazione irragionevole tra contribuenti.
art. 53 Cost.
Il beneficio esteso oltre i limiti di legge violerebbe il principio di capacità contributiva.
art. 97 Cost.
L'estensione indebita dell'agevolazione contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di versamento e di riscossione in favore del contribuente non determina, di per sé, la nullità o invalidità dell'atto di riscossione eventualmente emesso, ma ne impedisce soltanto l'efficacia esecutiva per il periodo coperto dalla sospensione.
- I benefici fiscali previsti per eventi eccezionali o calamitosi devono essere interpretati restrittivamente: non possono essere estesi a versamenti, annualità o scadenze che non rientrino nel perimetro temporale e oggettivo fissato dalla norma agevolativa.
- Quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, il giudice di legittimità può intervenire se la sentenza impugnata non considera un dato storico rilevante e discusso idoneo a incidere sull'esito della lite.
- La disciplina della "doppia conforme" e la conseguente preclusione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. opera solo nei limiti temporali previsti dalla legge di riforma e non per gli appelli proposti/notificati anteriormente alla sua entrata in vigore.
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