Sentenza del 17/09/2018 n. 5956 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO ex art. 32 del DPR n. 600/1973 - Autorizzazione per l'espletamento di indagini bancarie - Necessità di motivazione - Non sussiste. ACCERTAMENTO ex art. 32 del DPR n. 600/1973 - Indagini sui conti correnti dei congiunti del contribuente persona fisica o degli amministratori della società contribuente - Legittimità - ACCERTAMENTO - Art. 32 del DPR n. 600/1973 - applicabilità della presunzione fondata sui prelevamenti bancari ai piccoli imprenditori - esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento fondato su indagini bancarie. In particolare, il contribuente contestava la necessità di motivare l'autorizzazione alle indagini bancarie, l'estensione delle verifiche ai conti correnti dei congiunti o di soggetti collegati all'impresa e l'applicazione della presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi o compensi non dichiarati. La decisione ha ritenuto legittime le indagini sui conti dei congiunti, in presenza di elementi di collegamento con l'attività, ma ha escluso, per il piccolo imprenditore la cui attività è sostanzialmente assimilabile a quella di un lavoratore autonomo, l'automatica applicazione della presunzione sui prelevamenti.
La decisione
L'autorizzazione alle indagini bancarie non deve contenere una motivazione, perché svolge una funzione organizzativa interna e costituisce un atto preparatorio, non un provvedimento impositivo. È inoltre legittimo esaminare i conti correnti formalmente intestati ai congiunti del contribuente o agli amministratori della società, quando vi siano elementi idonei a far ritenere che tali conti siano connessi all'attività o al reddito accertato, salva la prova contraria del contribuente. Tuttavia, la presunzione legale relativa ai prelevamenti bancari non opera automaticamente nei confronti dei piccoli imprenditori la cui attività dipende prevalentemente dalla prestazione personale e non dal sostenimento di costi per l'acquisto o la rivendita di beni. L'esito è quindi favorevole al contribuente limitatamente alla presunzione sui prelevamenti, mentre l'Amministrazione è risultata legittimata quanto all'autorizzazione non motivata e all'estensione delle indagini ai conti di terzi.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Indagini bancarie e presunzioni sui versamenti e prelevamenti
L'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede una motivazione esplicita. La norma consente inoltre di verificare conti formalmente intestati a terzi quando risultino collegati al contribuente. La presunzione relativa ai prelevamenti, tuttavia, non è applicabile automaticamente ai piccoli imprenditori assimilabili ai lavoratori autonomi.
Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
Poteri degli uffici in materia di IVA
Consente l'utilizzo delle indagini bancarie anche nell'accertamento IVA e l'esame di rapporti bancari intestati a soggetti terzi quando vi siano elementi di connessione con l'attività del contribuente.
Art. 33 del D.P.R. n. 600/1973
Accessi e perquisizioni domiciliari
La previsione di specifici obblighi motivazionali per accessi e perquisizioni domiciliari conferma, per differenza, che tali obblighi non valgono automaticamente per l'autorizzazione alle indagini bancarie.
Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972
Accessi e ispezioni in materia IVA
Disciplina gli accessi e le ispezioni, per i quali sono richieste garanzie e motivazioni diverse da quelle previste per l'autorizzazione alle indagini bancarie.
Art. 3 della Legge n. 241/1990
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
L'obbligo di motivazione riguarda i provvedimenti amministrativi, mentre l'autorizzazione alle indagini bancarie è considerata un atto interno e preparatorio, non un provvedimento finale.
Art. 7 della Legge n. 212/2000
Motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
L'obbligo di motivazione riguarda gli atti impositivi rivolti al contribuente e non si estende necessariamente agli atti organizzativi interni, come l'autorizzazione alle indagini bancarie.
Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014
Esclusione della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi
In base a ragionevolezza e capacità contributiva, la presunzione sui prelevamenti non può essere applicata quando l'attività produttiva del reddito dipende principalmente dalla prestazione personale e non dalla necessità di sostenere costi per l'acquisto di beni destinati alla rivendita.
Massime di principio
- L'assenza di motivazione nell'autorizzazione interna alle indagini bancarie, di per sé, non rende illegittimo l'accertamento; la motivazione deve invece risultare dall'atto impositivo notificato al contribuente.
- L'Amministrazione può esaminare conti intestati a familiari, amministratori o altri terzi quando esistano elementi concreti di collegamento con l'attività o con il reddito del contribuente. La sola parentela può costituire un indizio, ma il contribuente può fornire prova contraria.
- Per i piccoli imprenditori con attività prevalentemente personale e assimilabile a quella di un lavoratore autonomo, i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente qualificati come ricavi non dichiarati.
- La presunzione bancaria deve essere valutata in relazione alla concreta struttura dell'attività: è più coerente per attività commerciali che richiedono acquisti e rivendite, mentre è meno giustificata per attività basate soprattutto sul lavoro personale.
- La decisione non esclude la validità dell'accertamento bancario nel suo complesso: limita soltanto l'utilizzo automatico della presunzione sui prelevamenti e lascia ferma la possibilità per il Fisco di provare la natura reddituale delle movimentazioni con altri elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 846 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 1583 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 set 2018Sentenza del 17/09/2018 n. 2095 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →