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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 3110 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 201751, notificata il 7 giugno 2017 dalla concessionaria, per € 258.492,69, relativa ai canoni 2008-2016 per collettamento e scarico di acque nei canali consortili. Sosteneva che il soggetto eventualmente obbligato fosse la società gestore del servizio idrico integrato e contestava la notificazione via PEC, deducendo la prescrizione dei crediti 2008-2012. La CTP di Caserta, con sentenza n. 3334/2018, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria in favore del giudice ordinario, ritenendo che si trattasse di un canone negoziale e non di un tributo. Il Consorzio ha appellato sostenendo invece la natura tributaria della contribuzione, relativa allo smaltimento delle acque meteoriche, e la conseguente giurisdizione tributaria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato la decisione della CTP di Caserta: la controversia appartiene al giudice ordinario. Ha ritenuto che la somma richiesta ai soggetti estranei al Consorzio che utilizzano i canali consortili come recapito di scarichi sia un canone, fondato su una convenzione, e non il contributo tributario dovuto dai proprietari di fondi inclusi nel comprensorio consortile. La mancata stipula della convenzione riguarda il merito e non modifica la giurisdizione; le ulteriori questioni di merito del Comune non sono state decise. Spese e competenze del grado compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 166, comma 3, del d.lgs. 152/2006

    Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

    La norma individua l’obbligo contributivo di chi, pur non essendo associato al Consorzio, utilizza canali consortili come recapito di scarichi. Nel caso deciso, tuttavia, la qualificazione e la giurisdizione della pretesa sono ricondotte alla disciplina regionale del canone convenzionale.

  • Art. 13, comma 4, della L.R. Campania 4/2003, come modificato dall’art. 25, comma 6, lett. b), della L.R. Campania 6/2016

    I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.

    La contribuzione dei gestori del servizio idrico integrato, o in loro assenza degli enti competenti, è configurata come canone commisurato al beneficio diretto e stabilito mediante convenzioni con i Consorzi. Questa struttura negoziale distingue la pretesa dal contributo tributario consortile e conduce alla giurisdizione ordinaria.

  • Art. 13, comma 4, della L.R. Campania 4/2003, come integrato dalla L.R. Campania 1/2008

    Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12.

    La previsione di modalità di riscossione in caso di mancata sottoscrizione non trasforma il canone in un tributo: secondo l’interpretazione richiamata dalla decisione, si tratta di un meccanismo sostitutivo del momento convenzionale e riguarda il modo di riscossione, non l’esistenza o la quantificazione sostanziale del canone.

  • Art. 2 del d.lgs. 546/1992, come novellato dall’art. 12, comma 2, della legge 448/2001

    le controversie sui primi vanno ricondotte, in virtù della confermata loro natura di oneri reali gravanti sul fondo, alla giurisdizione delle commissioni tributarie (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come novellato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), mentre quelle sulle seconde vanno devolute, per la prevalenza della natura negoziale resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo della fruizione dell'utilizzo, a quella del giudice ordinario.

    La giurisdizione tributaria riguarda i contributi consortili dovuti dai proprietari di fondi compresi nel perimetro consortile, aventi natura di oneri reali; le controversie sui corrispettivi negoziali dovuti da utilizzatori estranei al Consorzio spettano invece al giudice ordinario.

  • Art. 295 c.p.c.

    È citato in relazione alla sospensione del giudizio riassunto dal Comune davanti al Tribunale regionale delle acque, in attesa della decisione sulla giurisdizione. La sentenza in esame non decide autonomamente la questione della sospensione.

  • R.D. 215/1933

    Va in conclusione affermato che la contribuzione dovuta da soggetti estranei al consorzio, non in dipendenza di proprietà nel suo perimetro, che utilizzano i canali consortili come recapiti dei propri scarichi, corrisponde ad un canone, e non coincide con l'obbligazione tributaria ai sensi del R D 215 del 1933, essendo il momento genetico dell'obbligazione individuabile nella volontà delle parti, e non in atto unilateralmente predisposto dal Consorzio, ossia il piano di classifica nel quale o ricercati gli elementi suscettibili di fondare la quantificazione del dovuto.

    La contribuzione qui controversa non è l’obbligazione tributaria consortile disciplinata dal R.D. 215/1933: nasce dalla volontà delle parti e dalla relazione convenzionale, non dal piano di classifica adottato unilateralmente dal Consorzio.

Massime di principio

  • Per individuare la giurisdizione occorre guardare alla natura sostanziale del rapporto dedotto, non solo alla forma dell’atto di riscossione: un’ingiunzione non rende di per sé tributaria la pretesa.
  • I contributi dovuti dai proprietari di fondi compresi nel comprensorio consortile, in ragione dei benefici arrecati dalle opere di bonifica, hanno natura tributaria e le relative controversie spettano al giudice tributario.
  • I corrispettivi richiesti a soggetti estranei al Consorzio che utilizzano i canali per scarichi, quando sono configurati come canoni da determinare mediante convenzione, hanno natura negoziale e le controversie spettano al giudice ordinario.
  • La mancata stipula della convenzione non comporta, da sola, il mutamento della giurisdizione: può rilevare nel merito o attivare meccanismi sostitutivi di riscossione, senza trasformare il canone in tributo.

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