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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'Albo, ma non alla Cassa Forense per mancato raggiungimento del reddito utile all'insorgenza del relativo obbligo. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, reputando non integrato un doloso e preordinato occultamento del debito nella mancata denuncia del reddito. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata perché il termine di pagamento era stato differito al 6.7.2011 dal d.P.C.M. 12 maggio 2011 e l'avviso di pagamento era stato notificato solo il 4 luglio 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decorrenza della prescrizione fissata dalla Corte d'appello al 16.6.2011, precisando che il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2011 in forza del d.P.C.M. applicabile. Richiamando orientamenti già consolidati, ha ribadito che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività professionale considerata.

  • d.P.C.M. 10.6.2010

    è richiamato per il differimento dei termini di versamento dei contributi collegati agli studi di settore.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte lo considera per affermare che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, cioè dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 421 c.p.c.

    è menzionato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • art. 18 d.l. n. 98 del 2011

    è richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del differimento dei termini di pagamento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    viene utilizzato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi già rese dalla Corte.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997

    concorre, nel combinato disposto richiamato dalla Corte, a fondare il differimento del termine di pagamento.

  • d.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha prorogato il termine di pagamento al 6 luglio 2011.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
  • Quando un d.P.C.M. dispone il differimento del termine di versamento, il dies a quo della prescrizione va individuato nella nuova scadenza prorogata, senza maggiorazioni non previste.
  • Il differimento dei termini di pagamento per i contribuenti interessati opera in relazione alla categoria individuata dalla normativa, non solo per chi sia concretamente assoggettato a un particolare regime fiscale per scelta.
  • Se il giudice di merito fissa la decorrenza della prescrizione in una data anteriore a quella risultante dalla proroga normativa del termine di pagamento, la sentenza è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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