Cassazione Civile, Sentenza n. 7126/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento del 2016 che aveva rideterminato la rendita catastale dell'area del parco eolico includendo l'intera torre (aerogeneratore). Il tema giuridico centrale è se la torre di sostegno dell'aerogeneratore debba essere computata nella stima catastale o esclusa come componente impiantistica funzionale al processo produttivo ai sensi della legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 21, legge n. 208/2015). La ricorrente aveva articolato dodici motivi di censura (tra cui violazione di norme, motivazione apparente o contraddittoria, omesso esame di fatti decisivi e omissioni di pronuncia), ma il primo motivo - violazione dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 - è stato ritenuto decisivo dalla Corte Suprema.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 nel valutare la torre come costruzione rilevante ai fini catastali basandosi sulla sua stabilità e ancoraggio al suolo. La Corte ha affermato che la norma esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dall'essere infissi al suolo, e che la torre di sostegno è in genere componente funzionale al processo di produzione di energia elettrica. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per determinare la rendita escludendo il valore delle torri ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015; sono state inoltre demandate alla corte di merito le determinazioni sulle spese di questo grado di giudizio. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione riguarda tutti gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro fissazione al suolo o dalla consistenza strutturale; pertanto le torri eoliche, essendo funzionali alla produzione di energia, vanno escluse dalla stima catastale.
circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/06/2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori... trattasi di vere e proprie torri... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L'Amministrazione aveva sostenuto che le torri vadano incluse per le loro caratteristiche strutturali; la Corte però ritiene che un'interpretazione basata solo sulla struttura contrasti con la ratio della legge 2016 che esclude le componenti impiantistiche per la loro funzionalità al processo produttivo.
art. 1-quinquies, d.l. 31/03/2005 n. 44 (norma di interpretazione autentica)
Norma citata storicamente per includere nelle costruzioni stabili anche elementi uniti in via transitoria; la Corte ricorda il passato orientamento ma spiega che l'intervento della legge 2016 ha innovato i criteri, imponendo di escludere gli impianti funzionali.
art. 1, comma 244, legge n. 190 del 2014
Richiamata come previsione legislativa che in passato rinviava alle istruzioni tecniche per la determinazione della rendita; la Corte osserva che il quadro è stato poi mutato dalla legge 2016.
d.m. 28 del 1998, art. 2, commi 1 e 3
Norma tecnica catastale richiamata nei motivi di ricorso; la Corte non si sofferma su una violazione specifica di questa disposizione, perché ha risolto la controversia con la corretta interpretazione della legge 2015/2016.
art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)
Censurata nel ricorso, ma assorbita: la decisione della Corte si fonda sull'interpretazione della normativa catastale del 2016 e non richiede specifico approfondimento di questa disposizione nella motivazione di legittimità.
circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30/11/2012
Richiamata come precedente orientamento tecnico-estimativo citato nella giurisprudenza, utile a capire l'impostazione pre-2016; tuttavia la legge 2016 ha modificato i criteri applicativi.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. sez. civ. 5, n. 25784 del 22/09/2021; Cass. n. 7922 del 11/03/2022)
Sentenze della Corte che hanno già affermato che la torre eolica è componente funzionale dell'impianto e che deve essere esclusa dalla stima catastale alla luce della legge 2016; la Corte utilizza questo orientamento consolidato per motivare la statuizione.
Massime di principio
- Dalla legge n. 208/2015 (art. 1, comma 21) deriva il principio che, ai fini della determinazione della rendita catastale delle unità speciali (gruppi D ed E), vanno considerate le componenti immobiliari che caratterizzano il fabbricato, mentre sono escluse dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano infissi o meno al suolo.
- La qualificazione di una componente come 'costruzione' basata esclusivamente su caratteristiche strutturali (stabilità, ancoraggio, accessibilità interna) non è sufficiente per superare l'esclusione prevista dalla legge 2016 se quella componente risulta funzionale al processo produttivo.
- Le torri di sostegno degli aerogeneratori, in linea generale, sono da considerare componenti funzionali al processo di produzione di energia elettrica e pertanto escluse dal valore catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, salvo che il contribuente o l'Amministrazione dimostrino peculiari caratteristiche costruttive tali da escludere la loro strumentalità al processo produttivo.
- In sede di giudizio, se non sono dedotte e provate specifiche eccezioni o caratteristiche atipiche dell'impianto, il giudice di merito deve applicare l'orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude le componenti impiantistiche dalla stima; eventuali accertamenti di fatto sulle peculiarità costruttive restano comunque competenza del giudice di merito in sede di rinvio.
- Quando si contesta un accertamento catastale di strutture impiantistiche, è strategico focalizzarsi sulla dimostrazione o contestazione della funzionalità della componente al processo produttivo (documentazione tecnica, perizie) piuttosto che solo sulle sue caratteristiche strutturali o sull'ancoraggio al suolo.
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