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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14042/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari immobile)

La controversia

La lite trae origine da un incendio sviluppatosi nelle prime ore del 7 dicembre 2004 da un'autovettura in sosta, di proprietà della ricorrente e in uso a un altro soggetto, con propagazione del fuoco all'immobile vicino di proprietà dei resistenti. Questi agirono per il risarcimento dei danni; il Tribunale accolse la domanda ritenendo non provata l'origine dolosa dell'incendio e affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. La Corte d'appello confermò. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo ratione temporis), sostenendo che il Tribunale, dopo anni e senza istanza di parte, avesse illegittimamente rimesso le parti in termini per le prove, con nullità processuale; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice avesse concesso termini istruttori e disposto una c.t.u. in assenza di richiesta di parte, in violazione del principio dispositivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittima acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti che avrebbero dovuto depositare le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica indicazione e allegazione degli atti richiamati ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, comunque, perché la nullità processuale dedotta avrebbe dovuto essere fatta valere con specifico motivo di appello, essendosi convertita in motivo di gravame; la regola non vale solo per le questioni fondanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa ragione processuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato quali documenti sarebbero stati illegittimamente acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio né la loro rilevanza decisiva. La Corte ha inoltre dato atto della tardività del controricorso e ha escluso la pronuncia sulle spese; ha infine disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 184 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis

    La censura relativa alla fissazione di termini istruttori dopo le preclusioni integra una nullità processuale che, se non investe questioni fondanti, deve essere devoluta con specifico motivo di appello.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente e allegare gli atti su cui si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in relazione all'assunta violazione del riparto dell'onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di specificità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per dedurre la violazione del principio dispositivo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di specifica allegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che siano specificamente indicati il motivo di appello trascurato e i fatti/documenti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione della decisione di merito quale fondamento della responsabilità da custodia per i danni provocati dall'incendio.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità, per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, il controricorrente ha il solo onere del deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le norme sul giudizio di legittimità si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'omessa indicazione dei documenti e della loro rilevanza comporta inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci una nullità processuale deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali su cui si fonda; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
  • Le nullità processuali che non attengono alle questioni fondanti del processo si convertono in motivi di gravame e devono essere dedotte con l'appello, non potendo essere fatte valere per la prima volta in cassazione come vizi del procedimento.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede l'esatta individuazione del motivo di gravame asseritamente trascurato e dei documenti o elementi fattuali rilevanti; senza tale specificità il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità introdotto dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso è soggetto al solo deposito entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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